Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.
Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.
Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro - Presidente -
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere -
Dott. FERNANDES Giulio - Consigliere -
Dott. GHINOY Paola - rel. Consigliere -
Dott. SPENA Francesca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1931/2017 proposto da:
D.P., elettivamente domiciliata in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato GAETANO IROLLO;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA CENTRALE dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5682/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 30/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.
che:
1. D.P. ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che, decidendo all'esito del ricorso ex art. 445 c.p.c., comma 6, rigettava il ricorso proposto per ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'assegno di invalidità della L. n. 118 del 1971, ex art. 13. A motivo del ricorso ha formulato due motivi, cui ha resistito l'Inps con controricorso.
che:
1. come primo motivo di ricorso D.P. deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 195 c.p.c., comma 3, in relazione agli artt. 445 bis e 696 bis c.p.c., nonchè in relazione agli artt. 156 e 157 c.p.c.. Lamenta che non sia stata rilevata la nullità della consulenza tecnica d'ufficio per mancato rispetto dei termini dell'art. 195 c.p.c., determinata dal fatto che il c.t.u. non aveva mai inoltrato alle parti la bozza dell'elaborato ed aveva depositato direttamente nel fascicolo informatico la consulenza in data 9/6/2015, oltre la scadenza dei termini per il deposito. Nullità che era stata fatta valere nel primo atto difensivo successivo la scadenza del termine, rappresentato dal ricorso ex art. 445 bis c.p.c., comma 6. ...
Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter