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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSIO Annamaria - Presidente -
Dott. SESTINI Danilo - rel. Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere -
Dott. DELL’UTRI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10710-2014 proposto da:
B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE LIEGI 42, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO GIOVANNI ALOISIO, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
U.B.I.S. SCPA, in persona del Dott. S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI RIZZO 41, presso lo studio dell'avvocato ROSELLA RADOCCHIA, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 845/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito l'Avvocato ROBERTO GIOVANNI ALOISIO;
udito l'Avvocato ROSELLA RADOCCHIA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
B.R. agì nei confronti della U.R.E. s.p.a. (già C. S. s.p.a.) per sentirla condannare – ex art. 1591 c.c. - al risarcimento del maggior danno conseguito al ritardato rilascio di un immobile ad essa locato: dedusse che la conduttrice aveva comunicato il recesso dalla locazione impegnandosi a rilasciare il bene entro il (OMISSIS); che il locatore si era attivato per reperire un nuovo conduttore ed aveva stipulato, con la C. s.r.l., un preliminare di locazione che prevedeva la decorrenza del rapporto dal 1 gennaio 2007; che tuttavia, a causa del ritardo nella liberazione del bene - che era avvenuta soltanto nel mese di (OMISSIS) - la promissaria locataria aveva inteso risolvere il preliminare; che l'immobile era stato nuovamente locato ad altro conduttore a partire dall'1.10.2008, ma per un canone notevolmente inferiore a quello concordato con la C. s.r.l.; che al locatore spettavano dunque la differenza fra i canoni versati dalla U. e quelli maggiori che avrebbe percepito dalla C., nonchè i canoni non percepiti nel periodo in cui l'immobile era rimasto sfitto e la differenza fra i canoni previsti nel preliminare e quelli inferiori - pagati dal nuovo conduttore per tutta la durata contrattuale stabilita per la locazione alla C.; il tutto per oltre 518.000,00 Euro. ...
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