Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 3 novembre 2004 i coniugi G.E. e L.G.S.M.Y. hanno convenuto davanti al Giudice di pace di Genova-Voltri l'impresa individuale Gr. Viaggi di Gr.Em. - presso la quale avevano acquistato i biglietti aerei di andata e ritorno per il loro viaggio di nozze in (OMISSIS) - chiedendo il risarcimento dei danni per il fatto che, giunti a destinazione il 6 gennaio 2004, l'Ufficio Immigrazione thailandese ha negato l'ingresso alla L.G., cittadina ecuadoregna, sequestrandole passaporto e il biglietto di viaggio, perchè priva del visto di ingresso del Consolato competente, necessario per i cittadini extracomunitari. Hanno addebitato all'Agenzia di non averli informati della necessità del visto, in violazione dei principi della Convenzione internazionale di Bruxelles del 1970 sui contratti di viaggio, ratificata in Italia con L. 27 dicembre 1977, n. 1084 (CCV); del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 sui contratti del turismo e degli obblighi derivanti dal contratto di mandato, ivi incluso il dovere di buona fede e di protezione del cliente, anche nella veste di consumatore, come dal relativo Statuto.
La convenuta ha resistito, declinando ogni responsabilità, sull'assunto che essa aveva solo venduto i biglietti di viaggio e che non era tenuta a fornire informazione alcuna sui visti turistici.
Con sentenza n. 683/2005 il GdP ha respinto la domanda.
Proposto appello dagli attori, a cui ha resistito l'appellata, con sentenza 8 giugno - 27 agosto 2007 n. 2953, notificata il 9 ottobre 2007, il Tribunale di Genova ha confermato la decisione di primo grado.
Con atto notificato il 30 novembre 2007 i coniugi G. propongono cinque motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria.
Resiste Gr. Em. con controricorso.
Motivi della decisione
1.- Il giudice di appello (g.a.) ha respinto le domande di risarcimento dei danni con la motivazione che:
a) nessun risarcimento spetta al G., in quanto egli non necessitava di visti ed ha potuto liberamente accedere al paese di destinazione;
b) la moglie, cittadina dell'Ecuador, non può invocare a sua tutela le norme della CCV, perchè la Convenzione non è stata sottoscritta dal suo paese di appartenenza; neppure è protetta dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111, art. 8 cit., trattandosi di normativa applicabile solo ai cittadini Europei;
d) non vi è stata violazione del contratto di mandato e dei doveri di buona fede che ne derivano, poichè gli obblighi a carico del mandatario vanno individuati con specifico riferimento alle prestazioni espressamente richieste dal mandante e nella specie i due coniugi non hanno dimostrato di avere chiesto informazioni sui visti, nè prestazioni diverse dalla consegna dei biglietti di viaggio da Genova a Bangkok.
2.- Con i cinque motivi - che possono essere congiuntamente esaminati perchè connessi - i ricorrenti denunciano violazione delle norme della Convenzione internazionale di Bruxelles sul contratto di viaggio 23 aprile 1970, ratificata in Italia con L. 27 dicembre 1977, n. 1084 (CCV); violazione degli art. 2, 3, 24 e 111 Cost., artt. 1175, 1176, 1218, 1374, 1375, 1708, 1710 e 2043 c.c., artt. 112 c.p.c. e seg. (primo motivo); ed inoltre violazione del D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 8 (secondo motivo) e del D.Lgs. n. 206 del 2005 - Codice del consumo (terzo e quarto motivo); violazione delle norme sull'onere della prova dell'inadempimento (quinto motivo), nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, con riferimento alle varie argomentazioni con cui la Corte di appello ha respinto la loro domanda.
3.- Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione del resistente, peraltro genericamente formulata, di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza. L'atto contiene tutti gli elementi essenziali, in fatto e in diritto, necessari od utili per consentire alla Corte di cassazione di valutare la fondatezza o meno delle censure.
4.- Nel merito, i motivi di ricorso sono fondati.
4.1.- In primo luogo, è manifestamente viziata sotto il profilo dell'illogicità e dell'inconferenza della motivazione la premessa del g.a. secondo cui, essendo il visto d'ingresso in (OMISSIS) richiesto solo per la L.G., il marito non aveva alcun diritto all'informazione preventiva nè, conseguentemente, al risarcimento dei danni.
Trattandosi di due sposi in viaggio di nozze, è palese che l'impedimento all'ingresso nel paese di destinazione a carico dell'uno di essi - impedimento che potrebbe risultare dannoso e molesto in ogni caso di viaggio organizzato in comune fra più persone - nella specie era addirittura esiziale, in quanto ha precluso del tutto ad entrambi i viaggiatori il comune godimento della vacanza, che costituiva lo scopo immediato del viaggio di nozze.
In questa situazione, anche ammesso che l'acquisto dei due biglietti potesse configurare due contratti autonomi, e non piuttosto un unico contratto relativo al viaggio di due persone, si tratterebbe comunque di contratti collegati, trattandosi di un tipico caso in cui lo scopo perseguito dai contraenti riguardava un risultato unitario e di interesse comune, pur se formalmente realizzato tramite atti diversi.
Ne consegue che l'inadempimento dell'uno dei contratti si riflette necessariamente sull'altro, rendendone vana l'esecuzione, data l'unicità dell'interesse perseguito (cfr., con riferimento ad altra fattispecie, Cass. civ. 20 giugno 2001 n. 8841).
Non solo la moglie, quindi, ma anche il marito - per il suo comune e condiviso interesse alla corretta esecuzione del rapporto - aveva il diritto di ricevere tutte le informazioni che l'intermediario di viaggio era tenuto a fornire, per permettere ai due sposi l'ingresso nel paese di destinazione, ed anche il marito è da ritenere danneggiato dal relativo inadempimento.
3.2.- Erroneo è anche il capo della sentenza impugnata che ha escluso l'applicabilità della CCV alla L.G., perchè cittadina dell'Ecuador, paese che non ha sottoscritto la Convenzione di Bruxelles.
A norma dell'art. 2 (riportato dai ricorrenti a pag. 6 del ricorso) la Convenzione si applica "a qualunque contratto di viaggio concluso da un organizzatore o da un intermediario di viaggi, qualora la sua sede principale,.........o la sede di lavoro per tramite della quale il contratto di viaggio è stato concluso, si trovi in uno Stato contraente".
La tutela apprestata dalla CCV non è quindi condizionata alla nazionalità del viaggiatore, ma copre chiunque concluda il contratto di viaggio all'interno di uno Stato contraente. Nella specie, in base alla classificazione di cui all'art. 1, comma 3, CCV., il Gr.
era soggetto alla Convenzione quale intermediario di viaggi, perchè fornitore di un servizio separato (biglietti aerei per il trasporto a destinazione), e i biglietti sono stati acquistati presso la sede dell'agenzia, situata in Italia, paese che ha ratificato la Convenzione.
La L.G. aveva quindi il diritto di usufruire della tutela apprestata dalla Convenzione.
3.3.- Quanto alla natura degli obblighi a carico dell'agente, non può essere condivisa la tesi del resistente, secondo cui la CCV non impone alcun obbligo di informazione circa i visti e i documenti di ingresso nel paese di destinazione a carico del mero intermediario di viaggio, tali obbligazioni gravando esclusivamente sull'organizzatore di viaggi e fornitore di pacchetti turistici.
Vero è che l'art. 18 CCV non menziona espressamente, con riferimento al mero intermediario di viaggi, i doveri di informazione sui visti turistici, nè l'obbligo di procurarli ai viaggiatori.
Ma l'art. 3 della Convenzione medesima dispone che anche l'intermediario, come l'organizzatore di viaggi, è tenuto a proteggere "... i diritti e gli interessi dei viaggiatori secondo i principi generali del diritto e i buoni usi in questo campo".
L'art. 22 soggiunge che "L'intermerdiario di viaggi risponde di qualsiasi inosservanza che commette nell'adempimento dei suoi obblighi, l'inosservanza venendo stabilita considerando i doveri che competono ad un intermediario di viaggi diligente". Per poter escludere la responsabilità dell'Agenzia Gr. ai sensi delle citate norme il g.a. avrebbe dovuto accertare se -anche ammesso che la prestazione richiesta all'Agenzia sia consistita nella sola vendita dei biglietti aerei - le modalità della contrattazione, l'identità dei clienti (che l'agente è tenuto ad acquisire all'atto della vendita dei biglietti aerei), le circostanze di cui l'agente era o poteva essere a conoscenza (per esempio il fatto che si trattava di due sposi in viaggio di nozze), e cosi via, avrebbero dovuto indurre l'Agenzia a rilevare, facendo uso dell'ordinaria diligenza e in base agli usi del settore, che la L.G. era cittadina extracomunitaria e che avrebbe dovuto munirsi del visto di ingresso in (OMISSIS), o quanto meno, l'agente avrebbe dovuto mettere in allarme i clienti circa questa possibilità, si che essi stessi procedessero agli opportuni accertamenti.
Non si richiede, cioè, che gli acquirenti dei biglietti avessero espressamente informato la Gr. che la moglie era cittadina extracomunitaria, e di ciò avessero fornito la prova, come afferma la sentenza di appello.
Era piuttosto necessario accertare se tale circostanza fosse comunque conosciuta o conoscibile dall'intermediario, facendo uso dell'ordinaria diligenza e delle competenze tipiche degli operatori del settore, come disposto dalle citate norme della CCV. Su questi aspetti - che hanno rilevanza decisiva ai fini del giudizio sulla responsabilità, sia in base ai criteri stabiliti dalla CCV, sia anche in base alle norme generali sul mandato - manca nella sentenza impugnata ogni motivazione.
Se si considera che l'intermediario di viaggio, per la stessa natura della sua professione, è normalmente tenuto a sapere quali paesi stranieri, e per quali viaggiatori, richiedano il visto di ingresso;
che è comunque in grado di accertarsene con maggiore facilità che non il cliente, trovandosi quotidianamente ad affrontare problemi del genere, e che i dati forniti dalla viaggiatrice sulla sua identità per ottenere il rilascio del biglietto rivelavano quanto meno l'esotismo del nome, la situazione appare oggettivamente tale da indurre a ritenere che un operatore del settore avrebbe dovuto porsi quanto meno il dubbio circa la necessità del visto di ingresso e dovesse informarne i clienti. La sentenza impugnata sul punto è carente, quanto meno sotto il profilo dell'insufficienza della motivazione. Si ricorda che in tema di responsabilità contrattuale l'onere di fornire la prova dell'adempimento, o delle circostanze che lo avrebbero reso impossibile o inesigibile, è a carico della parte obbligata. La Gr. avrebbe dovuto dimostrare, quindi, che la cittadinanza extracomunitaria della L.G. non poteva essere obiettivamente desunta dai dati raccolti in occasione della vendita e dell'intestazione dei biglietti, nè dalle modalità secondo cui si è svolto il rapporto.
3.4.- La motivazione della Corte di appello non è condivisibile neppure nella parte in cui ha escluso che sia configurabile responsabilità dell'agente Gr. sulla base del norme che regolano il mandato.
Il principio per cui il mandatario è tenuto ad eseguire solo le prestazioni che gli siano specificamente richieste dal mandante è in linea di principio corretto, ma deve essere applicato tenendo conto della distinzione fra i c.d. essentialia ed i naturalia negotii, i quali ultimi vanno normalmente inclusi nell'oggetto del contratto, pur se non espressamente menzionati.
E' frequente (soprattutto in tema di mandato) che i contraenti enuncino solo lo scopo perseguito; non necessariamente le singole attività necessarie per raggiungerlo, ed è compito dell'interprete stabilire - anche in base ai principi in tema di buona fede nella conclusione, nell'interpretazione e nell'esecuzione del contratto (art. 1337, 1366 e 1375 cod. civ.) - se una determinata attività preparatoria o accessoria sia da ritenere compresa nella prestazione dovuta, pur se non espressamente menzionata, perchè ordinariamente richiesta o comunque strumentale al perseguimento dello scopo dichiarato: in particolar modo quando la relativa omissione vanifichi l'utilità della prestazione principale.
Il giudice di appello ha disatteso il principio per cui il contratto comprende non solo quanto espressamente emerga dal suo tenore letterale, ma tutto ciò su cui le parti si siano anche implicitamente proposte di contrattare (cfr. artt. 1362 e 1364 c.c. e artt. 1365 c.c. ss.), tenuto conto della prassi corrente, dei doveri di ordinaria diligenza gravanti su ognuna di esse, anche in relazione alle loro competenze ed al loro bagaglio culturale, e di ogni altra circostanza: ferma restando l'esigenza che resti comunque inalterato l'equilibrio economico dell'affare, cosi come originariamente previsto ed accettato (problema che nella specie non si pone, considerato che l'informazione sui visti non avrebbe richiesto al mandatario di sobbarcarsi a peculiari oneri economici aggiuntivi).
La motivazione con cui il giudice di appello ha escluso l'applicabilità delle norme sul mandato è quindi anch'essa insufficiente e fondata su argomentazioni giuridiche non complete e non condivisibili.
3.5.- Debbono essere invece respinte le censure dei ricorrenti aventi ad oggetto la mancata applicazione del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111, art. 8 e delle corrispondenti norme del codice del consumo, in quanto i testi legislativi in oggetto si riferiscono esclusivamente all'organizzazione e alla vendita di pacchetti turistici; non alla prestazione di servizi isolati, di cui si discute in questa sede (cfr. art. 2 D.Lgs. n. 111 cit.).
4.- Il ricorso deve essere accolto.
La sentenza impugnata è annullata, con rinvio della causa al Tribunale di Genova, in diversa composizione, affinchè decida la controversia uniformandosi ai principi sopra enunciati (in grassetto), con congrua e completa motivazione.
5.- Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Genova, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2013