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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente -
Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -
Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere -
Dott. ROSSETTI Marco - rel. Consigliere -
Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21212-2014 proposto da:
M.G., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BERNARDINO PASANISI giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MA.MA.MI., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 150, presso lo studio dell'avvocato ARCANGELO BRUNO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE PIO CAPOGROSSO giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 249/2014 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, depositata il 31/05/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/2018 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto;
udito l'Avvocato BERNARDINO PASANISI;
udito l'Avvocato VINCENZO MARCHIANO' per delega.
1. Nel 2002 M.G. convenne dinanzi al Tribunale di Taranto Ma.Ma.Mi., esponendo che:
-) la convenuta aveva offeso il suo onore, commettendo ai suoi danni i reati di ingiuria e minaccia;
-) per questi fatti era stata condannata in sede penale ex art. 444 c.p.p..
Chiese pertanto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei fatti sopra descritti.
2. Ma.Ma.Mi. si costituì; si difese sostenendo di essere stata provocata; e in via riconvenzionale chiese la condanna dell'attore al risarcimento del danno da questi provocatole col rifiuto di rilasciare un immobile da lui occupato, e di proprietà di essa convenuta. ...
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