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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Presidente -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere -
Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20178/2013 proposto da:
G.C., (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO MECACCI giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante Dr. R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II 252, presso lo studio dell’avvocato PAOLO NESTA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
C.E., V.L.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2568/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 04/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
udito l’Avvocato MARCO MECACCI;
udito l’Avvocato PAOLO NESTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. Con sentenza del 13 ottobre 2011 il Tribunale di Milano respingeva domanda di risarcimento di danni derivati da un sinistro stradale del (OMISSIS) proposta da G.C. nei confronti di C.E. (conducente dell’auto in cui l’attrice era trasportata), V.L. (proprietaria dell’auto e madre dell’attrice) e Axa Assicurazioni S.p.A. (compagnia assicuratrice dell’auto): incidente in cui, avendo l’attrice stessa permesso al C. - come lei diciottenne e di lei amico - di guidare l’auto della madre nonostante il suddetto avesse soltanto il foglio rosa, il Tribunale riteneva che l’attrice (la quale invece aveva la patente) avesse voluto assistere l’amico in una simulazione di guida, assumendosene conseguentemente la responsabilita’ e non potendo quindi pretendere alcun risarcimento ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 2. ...
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