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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSIO Annamaria - Presidente -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -
Dott. RUBINO Lina - rel. Consigliere -
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19544-2013 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS) Agente della riscossione in persona del suo Direttore Dott. A.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANT'EUSTACCHIO, 3, presso lo studio dell'avvocato PIETRO DE BENEDETTO, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE D'ORSO giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
B.P.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 149/2013 della CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ.DIST. DI TARANTO, depositata il 13/03/2013, R.G.N. 477/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per l'accoglimento del 1 e del 2 motivo di ricorso.
Con ricorso depositato in data 21.9.2010, B.P. proponeva opposizione a svariate intimazioni di pagamento, notificategli il 9.4.2010, e avverso gli atti ad esse presupposti, costituiti da cartelle di pagamento emesse da Equitalia Sud s.p.a. notificate nell'arco di tempo dal 2001 al 2010, che derivavano dall'omesso pagamento di tributi e contributi di varia natura, contestando l'inesistenza della notifica delle cartelle, l'inesistenza e / o nullità delle cartelle stesse e delle intimazioni, prive delle relate di notifica, e l'applicazione in misura sproporzionata di interessi da parte del concessionario.
Il concessionario, nel costituirsi, eccepiva il difetto di giurisdizione quanto alle cartelle afferenti a crediti di natura tributaria, l'incompetenza funzionale del giudice adito per quelle relative all'omesso pagamento di contributi previdenziali, e l'inammissibilità delle opposizioni perchè proposte oltre i termini di legge. ...
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