Svolgimento del Processo
Con atto di citazione, notificato il 15 aprile 2004, C. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Todi, l'avv. S., chiedendo la condanna dello stesso al risarcimento dei danni patrimoniali per negligente condotta professionale.
L'attrice assumeva che il suddetto convenuto, suo procuratore in una causa per il risarcimento danni da lei subiti per mancata messa in opera ed eseguito collaudo di una lavatrice industriale, non aveva aderito alla fondata eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta, X di V., contrastandola infondatamente e facendo così protrarre per ulteriori dieci anni il giudizio, conclusosi, con una declaratoria di incompetenza. Deduceva, altresì, la C. che l'avv. S. aveva chiamato in causa come terzo la ditta Autotrasporti Y, che aveva effettuato il trasporto della lavatrice, sebbene il diritto da tutelare fosse prevedibilmente già prescritto, ed infatti l'eccezione di prescrizione era stata sollevata dalla chiamata in causa.
Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto della domanda e imputando la suddetta sfavorevole sentenza al difensore che lo aveva sostituito dopo la rinuncia al mandato.
Il Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Todi, con sentenza del 23 ottobre 2007, rigettava la domanda attrice, compensando integralmente le spese del giudizio.
Avverso tale decisione l'attrice proponeva appello, cui resisteva l'avv. S. chiedendone il rigetto.
La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 30 marzo 2011, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava l'avv. S. al pagamento, in favore dell'attrice, di € 5.099,31 (somma pari a quella che questa aveva pagato alla Autotrasporti Fiorini & Petrini a titolo di rimborso spese) e di € 665,79 (pari alla metà della somma versata al convenuto a titolo di compenso), oltre rivalutazione e interessi come in sentenza; compensava tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Avverso la sentenza della Corte di merito l'avv. S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Ha resistito con controricorso la C..
Motivi della Decisione
1. Al ricorso in esame non si applica il disposto di cui all'art. 366 bis c.p.c. - inserito nel codice di rito dall'art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed abrogato dall'art. 47, comma 1, lett. d) della legge 18 giugno 2009, a 69 - in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (30 marzo 2011), pur se la parte ricorrente ha, comunque, formulato, per ogni motivo di ricorso, i relativi quesiti.
2. Con il primo motivo del ricorso si deduce "Violazione e falsa applicazione degli artt 1176 e 2236 Cod. Civ. in relazione all'art. 40 Codice Deontologico e art. 2697 Cod. Civ. e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio in relazione all'art. 360 Cpc n. 3 e 5".
Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, nel ritenere sussistente la colpa del professionista per aver chiamato in causa il terzo, nonostante fosse prevedibile che questi avrebbe, come poi effettivamente accaduto, proposto l'eccezione di prescrizione, non avrebbe considerato che la scelta di procedere a tale chiamata era stata concordata tra il professionista e la cliente e da questa approvata, il che sarebbe confermato dalla circostanza che la C. non avrebbe mai dedotto o provato la violazione, da parte del professionista, dell'art. 40 del codice deontologico, relativo all'obbligo di informazione ed escluderebbe ogni sua responsabilità.
Ad avviso del ricorrente la motivazione adottata dalla Corte di appello sarebbe non coerente, illogica e non condivisibile nella parte in cui, pur ritenendo che la prevedibilità dell'eccezione di prescrizione da parte del terzo chiamato non fosse di per sé sufficiente a ritenere colposa la chiamata in questione, ben potendo confidarsi, in relazione all'interesse della parte assistita, in una defaillance della difesa avversaria o del giudice, nella specie ha ritenuto che l'aver provveduto alla detta chiamata costituisca condotta colposa del professionista, in quanto la posta in gioco era modesta (lire 3.050.000) e sussisteva il rischio della condanna alle spese, in caso di soccombenza, per un importo superiore alla somma oggetto della domanda.
A fondamento delle censure motivazionali proposte, l'avv. S. sostiene che, in mancanza di prova dell'omessa informazione del professionista alla cliente, il rischio di una prevedibile eccezione di prescrizione del diritto formulata dal chiamato dovrebbe imputarsi alla sola cliente, con esclusione di qualsiasi colpa del professionista e che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte, la C. non rivendicava in causa solo la somma di £ 3.050.000, pari al costo delle riparazioni del macchinario, ma anche l'importo imprecisato dei rivendicati danni derivanti dall'inadempimento della venditrice.
1.1. Il motivo è, infondato, e va, pertanto, rigettato.
1.2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che va ribadito in questa sede, la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c.; tale violazione, ove consista nell'adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, non è né esclusa né ridotta per la circostanza che l'adozione di tali mezzi sia stata sollecitata dal cliente stesso, essendo compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale (Cass. 28 ottobre 2004, n. 20869), peraltro essendo tenuto l'avvocato ad assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, non solo al dovere di informazione del cliente ma anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione dello stesso ed essendo tenuto, tra l'altro, a sconsigliare il cliente dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole (arg. ex Cass. 30 luglio 2004, n. 14597).
1.3. Neppure sussiste il lamentato vizio motivazionale, limitando coerente e logica la motivazione della sentenza impugnata sul punto in questione, evidenziandosi che lo stesso ricorrente fa riferimento a danni "imprecisati" nel loro ammontare, al momento della proposizione della domanda e della chiamata in causa, il che non scalfisce, ma anzi conferma, la coerenza e la logicità della motivazione adottata dalla Corte di merito.
3. Con il secondo motivo il ricorrente si duole di "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 e 2236 Cod. Civ. in relazione all'art.112 Cpc e 2697 Cod. Civ. e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio in relazione all'art. 360 Cpc n. 3 e 5.
Sostiene il ricorrente che la Corte di merito, ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'avvocato, nella specie, avrebbe dovuto valutare esclusivamente la "fondatezza o meno della sola declaratoria di incompetenza territoriale, pronunciata dalla sentenza n. 1565/03, non avendo questa, nulla statuito ed argomentato in ordine alla eccezione di prescrizione in quel giudizio formulata dal chiamato in causa", sicché la predetta Corte, avendo invece affermato la responsabilità del professionista, "sulla base di una valutazione probabilistica della fondatezza della ... eccezione del diritto", avrebbe violato l'art. 112 c.p.c..
3.1. Precisato che, nell'illustrazione del motivo, al di là di quanto indicato nella rubrica dello stesso, il ricorrente si è riferito,in particolare e sostanzialmenter alla sola lamentata violazione dell'art. 112 c.p.c., osserva questa Corte che il mezzo all'esame, oltre a non essere stato veicolato correttamente con il riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., è comunque infondato, avendo la Corte esaminato l'eccezione di prescrizione di cui si discute in quanto la relativa questione era stata proposta con l'atto di appello (v. Sentenza impugnata, p. 5 e sgg.) ed avendo anche precisato (v. detta sentenza, p. 11) la rilevanza di tale questione, pur essendo rimasta ogni decisione sulla stessa assorbita dalla derlaratoria di incompetenza per territorio emessa dal giudice del giudizio condusosi con la sentenza m. 1565/03. A quanto precede va aggiunto che, comunque, il mezzo all'esame difetta pure, inammissibilmente, di autosufficienza in relazione ai "mezzi probatori approntati per l'esclusione della prescrizione (documenti prodotti e comprovanti l'interruzione del termine prescrizionale), cui il ricorrente fa riferimento senza ulteriori specificazioni, senza riportarne il contenuto integrale, senza indicare se e quando siano stati ritualmente prodotti e dei quali lamenta la mancata valutazione.
3.2. Il motivo, alla luce delle considerazioni che precedono, va rigettato.
4. Con il terzo motivo si lamenta "Violazione e falsa applicazione degli artt.1176 e 2236 Cod. Civ. in relazione all'art. 2947 e 1698 Cod. Civ. E contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio in relazione all'art. 360 Cpc n.3 e 5".
Il ricorrente sostiene che la sentenza conterrebbe macroscopiche contraddizioni motivazionali ed avrebbe erroneamente applicato le norme di diritto, in base à seguenti rilievi: la stessa Corte affermerebbe non essere necessariamente scorretto, sul piano morale, proporre una domanda rispetto alla quale sia astrattamente prevedibile che la convenuta sollevi eccezione di prescrizione; nel caso all'esame, avrebbe dovuto essere applicato il primo comma dell'art. 2947 c.c., che prevede la prescrizione quinquennale; diversamente da quanto affermato dà giudici del secondo grado, non sarebbe maturato il termine di prescrizione di cui all'art. 1698, secondo comma, c.c., decorrendo il dies a quo al riguardo, per la C., d112 presa di cognizione della natura e della causa del difetto del macchinario resa nota dalla venditrice X solo al momento della costituzione in giudizio, cui era seguita la chiamata in causa del trasportatore.
Ad avviso del ricorrente, il mancato espletamento di ogni istruttoria sul punto da ultimo indicato, non imputabile a lui ma al professionista che lo aveva sostituito, non consentirebbe a posteriori alla Corte territoriale di ritenere decorso il termine prescrizionale dell'azione nei confronti del trasportatore, con conseguente esclusione di ogni ipotesi di sua colpa professionale.
4.1. Il motivo all'esame va disatteso.
4.2. In relazione, alla dedotta contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, il mezzo è infondato, posto che il predetto vizio motivazionale ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi che sorregge il decisum adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorché, dalla lettura della sentenza, non sussistano - come nel caso all'esame - incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice (Cass., sez. un., 22 dicembre 2010, n. 25984).
4.3. Il motivo è, per quanto attiene alle ulteriori censure proposte, inammissibile per difetto di autosufficienza e per novità delle questioni, non avendo il ricorrente indicato quando, in quali atti processuali e in che termini le questioni prospettate in ricorso siano state già sottoposte ai giudici del merito. Infatti è giurisprudenza pacifica di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili di ufficio (Cass., ord., 9 luglio 2013, a 17041; Cass. 26 gennaio 2001, n. 1100; Cass. 13 aprile 2004, n. 6989; Cass. 19 marzo 2004, n. 5561; Cass. 3 febbraio 2004, n. 1915).
Pertanto, il ricorrente che proponga una questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 28 settembre 2008, n. 20518).
5. 11 ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
6. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi curo 3.200,00, di cui curo 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 febbraio 2015.