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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Presidente -
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere -
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - rel. Consigliere -
Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -
Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22310/2014 proposto da:
B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO TROGO 21, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA CASANOVA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO PANICO giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
R.A., M.B., A.M., BANCA DI ROMA;
- intimati -
e contro
UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, in persona della dott.ssa V.M.F. Quadro Direttivo, quale mandataria e pertanto nell'interesse di ARENA NPL ONE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CORTINA D'AMPEZZO, 186, presso lo studio dell'avvocato PAMELA SCHIMPERNA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale notarile;
- resistente -
avverso la sentenza n. 2657/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l'Avvocato FRANCESCO ORSI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
1.- R.A., creditrice procedente nel processo esecutivo ai danni di A.M., proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, depositata il 24 agosto 2009, con la quale era stata accolta l'opposizione di terzo all'esecuzione avanzata da B.L., con ricorso depositato, in sede di merito, il 20 luglio 2007 - mentre il processo esecutivo era stato sospeso con ordinanza collegiale del 18 luglio 2007. Il Tribunale aveva dichiarato inefficace il pignoramento trascritto il 28 gennaio 2004, avente ad oggetto il locale sito in (OMISSIS), già di proprietà dell' A., perchè l'opponente aveva trascritto il 23 dicembre 2003 (quindi prima della trascrizione del pignoramento) la domanda di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni in calce ad un preliminare di vendita dell'immobile pignorato, stipulato tra il B. e l' A. con scrittura privata non autenticata, cui avevano fatto seguito la trascrizione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 10227/2004, che aveva accertato l'autenticità delle sottoscrizioni, e del preliminare di vendita avvenute il 29 novembre 2004 e la stipula dell'atto definitivo di compravendita il 23 dicembre 2004. ...
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