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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Presidente -
Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere -
Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -
Dott. PELLECCHIA Antonella - Consigliere -
Dott. D’ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16920/2015 R.G. proposto da:
B.D., C.F., M.S., elettivamente domiciliati in Roma, via Cola di Rienzo n 180, presso lo studio dell'avv. Paolo Fiorilli che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Consuelo Marani;
- ricorrente -
contro
D.R.T., D.R.M. e M.L., elettivamente domiciliate in Roma, via G. da Carpi n. 6, presso lo studio dell'avv. Riccardo Szemere che le rappresenta e difende unitamente all'avv. Daniele Ganz;
- controricorrente incidentale -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia depositata il 29 aprile 2015;
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Cosimo D'Arrigo;
letto il ricorso, il controricorso con ricorso incidentale e le memorie depositate ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., comma 1;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Soldi Anna Maria, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento parziale del ricorso incidentale, limitatamente al primo motivo.
che la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata;
la questione di diritto sottoposta all'attenzione di questo Collegio con il primo motivo di ricorso (1a, 1b e 1c) è se la responsabilità del conduttore cedente prevista dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 36 in caso di cessione del contratto di locazione unitamente all'azienda o a un ramo di essa, trovi applicazione anche quando l'azienda abbia costituito oggetto di ulteriori plurime cessioni o il rapporto locativo sia stato novato con un accordo diretto fra locatore e sub-cessionario; ...
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