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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo - Presidente -
Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere -
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere -
Dott. TATANGELO Augusto - rel. Consigliere -
Dott. PELLECCHIA Antonella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 12561 del ruolo generale dell'anno 2014, proposto da:
B.M., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli avvocati Giuseppe Campanelli (C.F.: CMP GPP 57606 L049M) e Vito Russo (C.F.: RSS VTI 57606 L049X);
- ricorrente -
nei confronti di:
I.M., (C.F.: (OMISSIS)), L.B.V. (C.F.: (OMISSIS)) entrambi rappresentati e difesi, giusta procure in calce ai rispettivi controricorsi, dagli avvocati Nicola D'Andria (C.F.: DND NCL 40P03 H090P) e Michele Zonno (C.F.: ZNN MHL 75T23 L049W);
- controricorrenti -
e AXA ASSICURAZIONI S.p.A. (C.F.: non dichiarato), in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Taranto n. 2302/2013, depositata in data 15 novembre 2013;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2017 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.
B.M. agì in giudizio nei confronti di I.M. e la propria compagnia assicuratrice della responsabilità civile Axa Assicurazioni S.p.A. per ottenere che la prima venisse dichiarata esclusiva responsabile di un incidente stradale avvenuto in data 10 marzo 2009 e la seconda venisse condannata a pagarle il risarcimento dei danni subiti, ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 149 (codice delle assicurazioni private).
La I. ed il conducente dell'autovettura di questa, L.B.V. (intervenuto volontariamente nel giudizio), chiesero a loro volta, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incidente nei confronti della compagnia assicuratrice convenuta e dell'attrice, assumendone l'esclusiva responsabilità. ...
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