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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Presidente -
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere -
Dott. DI FLORIO Antonella - Consigliere -
Dott. OLIVIERI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21567-2014 proposto da:
COMUNE DI PARMA, in persona del Sindaco pro tempore P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell'avvocato ANGELO COLUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI FRANCHI giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
GENERALI ITALIA SPA, già INA ASSITALIA SPA, in persona del procuratore Avv. M.M., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e difende giusta procura R.G.N. 21567/2014 in calce al controricorso;
- ricorrente -
contro
S.P.P., V.L., C.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA DI NOIA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PRIMO SAVANI giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 2218/2013 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto dal Comune di Parma, con conseguente conferma della gravata sentenza della Corte d'appello di Bologna.
Il Tribunale di Parma con sentenza in data 6.12.2013 ha condannato il Comune di Parma a risarcire il danno subito da C.A., V.L. e S.P. ed ha rigettato la domanda di garanzia impropria proposta dall'ente locale nei confronti delle società assicuratrici chiamate in causa. L'appello principale proposto dal Comune è stato dichiarato inammissibile, con sentenza in data 13.12.2013, dalla Corte d'appello di Bologna, in quanto l'atto risultava consegnato per la notifica a mezzo posta all'Ufficiale giudiziario in data 19.4.2013 e quindi il giorno successivo alla scadenza del termine utile ex art. 325 c.p.c. per la proposizione dell'appello, decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, ricevuta dal Comune in data 19.3.2013. La Corte territoriale dichiarava altresì inammissibile l'appello incidentale in quanto proposto da INA Assitalia s.p.a. oltre il termine perentorio ex art. 166 c.p.c. cui rinviaval'art. 343 c.p.c.. ...
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