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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -
Dott. DI FLORIO Antonella - Consigliere -
Dott. FIECCONI Francesca - rel. Consigliere -
Dott. PELLECCHIA Antonella - Consigliere -
Dott. GUIZZI Stefano Giaime - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12968-2017 proposto da:
T.R., T.E., T.L., C.T., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL BABUINO 48, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO, MARCELLO PAOLA, rappresentati e difesi dall'avvocato PAOLO MASCARO giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA già MILANO ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante p.t. dott. F.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TIZIANO 3, presso lo studio dell'avvocato BRUNO DORIA, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
e contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DI I.R., F.F., M.A.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 362/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 06/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.
che:
1. Con ricorso affidato a nove motivi notificato il 12-17 maggio 2017 T.R., unitamente ai genitori e alla sorella conviventi T.E., C.T. e T.L., ricorrono per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro affidato a nove motivi, pronunciata nei confronti di Milano ass. ni. Spa, del fall. D.R.I., di F.F. e M.A..
2. La Corte d'appello, dopo avere disposto una nuova CTU per valutare i postumi di un grave incidente avvenuto presso il chiosco (OMISSIS) di (OMISSIS) il (OMISSIS), allorchè a T.R. veniva servito un bicchiere contenente "topazio forte liquido per lavastoviglie" (contenente soda caustica) in luogo del bicchiere d'acqua ordinato, aveva rideterminato nella misura del 33% i postumi per danno biologico permanente ricevuto, anzichè nel 55/0 rilevato dal CTU nominato in prime cure, ritenendo che i gravi inconvenienti determinati dalla stenosi esofagea, esito della cicatrizzazione delle ustioni subite all'esofago, erano stati in parte risolti con un intervento di ricostruzione dell'esofago intervenuto il 26 giugno 2007; così anche veniva rivalutata nella misura di 70 gg e 387gg la invalidità temporanea permanente e parziale, anzichè in 150 gg e 450gg rilevati dal primo CTU, e ciò sulla base della documentazione prodotta; Il CTU escludeva anche l'invalidità lavorativa generica, stimata dal primo CTU nella misura del 15%, posto che non vi erano evidenze di un ritardo nel conseguimento della laurea da parte della vittima, all'epoca studente della facoltà di giurisprudenza iscritto fuori corso, al quale mancavano pochi esami, nè tantomeno di una menomata capacità lavorativa; inoltre riconosceva le spese mediche sostenute sulla base della documentazione tempestivamente prodotta, rilevando la tardività delle nuove allegazioni probatorie, in tesi attestanti maggiori spese e un maggior periodo di inabilità permanente, in quanto prodotte dopo il deposito della CTU disposta nel giudizio di appello. ...
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