Cassazione civile Sez. III Ordinanza n. 10586 del 04/05/2018

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Lunedi 4 Giugno 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente -

Dott. DI FLORIO Antonella - Consigliere -

Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere -

Dott. RUBINO Lina - Consigliere -

Dott. ROSSETTI Marco - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25731/2015 proposto da:

B.S., MALIBU' DI I.B. E C SAS, in persona del legale rappresentante sig.ra B.S. anche in proprio, Z.M.A., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ROCCA PRIORA 6, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPINA PAOLA CHIEFARI, rappresentate e difese dall'avvocato MICHELE CAMPINI giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

G.A.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1458/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 01/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/01/2018 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Svolgimento del processo

1. Nel 2011 la società Malibù di S.B. & C. s.a.s. (d'ora innanzi, per brevità, "la Malibù") e le sue due socie ( Z.M.A. e B.S.) convennero dinanzi al Tribunale di Milano G.A., esponendo che:

-) ad G.A., di professione commercialista, era stata affidata dalle attrici la gestione della contabilità e dei connessi adempimenti della società Malibù, società avente per oggetto sociale l'esercizio d'una impresa di ristorazione;

-) tra il 2004 ed il 2006 l'amministrazione finanziaria aveva notificato sia alla società che alle due socie, presso lo studio del commercialista, un avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro dovuta sul contratto di compravendita dell'azienda gestita dalla società Malibù, e successivamente vari avvisi di accertamento relativi alle imposte sui redditi dovute per gli anni 2001, 2002 e 2003;

-) il convenuto non aveva informato le proprie clienti della notifica del suddetti avvisi; non le aveva messe al corrente della possibilità di aderire all'accertamento, ottenendo così una riduzione delle sanzioni; non aveva impugnato alcuni dei suddetti avvisi, e quelli che erano stati impugnati lo erano stati solo in nome della società, non nell'interesse delle due socie, ed in ogni caso il ricorso era stato rigettato dal giudice tributario sia in primo che in secondo grado. ...

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