Cassazione civile Sez. II, Sentenza n. 21543 del 25/10/2016

Cassazione civile Sez. II, Sentenza n. 21543 del 25/10/2016
Mercoledi 9 Novembre 2016
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore - Presidente -

Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -

Dott. MANNA Felice - rel. Consigliere -

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11512-2012 proposto da:

G.A., rappresentato e difeso da se medesimo ex  elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PONZIO COMINIO 85, presso lo studio dell'avvocato ANDREA VANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato G.A.;

- ricorrente -

contro

P.G.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 3288/2012 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 20/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2016 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

P.G. proponeva opposizione al decreto emesso dal giudice di pace di Milano, col quale gli era stato ingiunto di pagare all'avv. G.A. la somma di Euro 1.346,25, quale corrispettivo di prestazioni professionali. A base dell'opposizione deduceva l'inesistenza del rapporto professionale, avendo egli incaricato non detto avvocato ma il proprio nipote, P.C.. che all'epoca esercitava la pratica forense presso l'avv. G..

Questi resisteva all'opposizione, deducendo nel merito che il contratto di prestazione professionale con l'opponente si era concluso per facta concludentia.

Il giudice di pace in accoglimento dell'opposizione revocava il decreto ingiuntivo. rigettava la domanda e compensava le spese.

Sull'appello principale di P.G. e incidentale dell'avv. G., il Tribunale di Milano con sentenza n. 3288/12, pubblicata il 20.3.2012, condannava quest'ultimo alle spese anche del primo grado, non ravvisando gli estremi per compensarle. Nel merito dell'impugnazione incidentale, per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, osservava che, assente un mandato scritto. non erano emersi altri elementi idonei a confermare il conferimento anche solo verbale dell'incarico all'avv. G., essendo per contro incontestabile che P.G. avesse avuto un rapporto diretto solo col proprio nipote, abilitato allo svolgimento della richiesta attività stragiudiziale. ...

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