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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Presidente -
Dott. MATERA Lina - Consigliere -
Dott. MANNA Felice - rel. Consigliere -
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3111/2012 proposto da:
I.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO FALVO D'URSO, rappresentato e difeso dall'avvocato LIBORIO GAMBINO;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo studio dell'avvocato BIANCA MARIA CASTOLDI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANDOLFO REDINI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 54/2011 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 19/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2016 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;
udito l'Avvocato CAMBINO Pietro, con delega depositata in udienza dell'Avvocato Liborio GAMBINO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
I.M. e C.R., partecipanti al condominio di (OMISSIS), Palermo, impugnavano la delibera 12.2.2006 dell'assemblea condominiale, nella parte in cui questa aveva integrato il regolamento condominiale inserendovi un articolo che vietava ai condomini di destinare le unità singole a case-famiglia, bed and breakfast, pensioni, alberghi o affittacamere. A sostegno della domanda deducevano che la deliberazione era stata adottata con la maggioranza prescritta dall'art. 1136 c.c. e non all'unanimità.
Nel resistere in giudizio il condominio, oltre a contestare la legittimazione attiva di C.R., non più condomino già al momento di propone la domanda, deduceva che la delibera aveva integrato il regolamento, adottato il 15.11.1991 in riproduzione di quello originario del 1957 (andato perduto) ma senza la clausola, analoga a quella in questione, ivi contenuta. Pertanto, la delibera impugnata non aveva fatto altro che ripristinare il precedente divieto. ...
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