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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUSSO Libertino Alberto - Presidente -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere -
Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -
Dott. PELLECCHIA Antonella - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 2160/2013 proposto da:
R.R.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO ALLOCCA, rappresentata e difesa dall'avvocato TROIANI RUGGERO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
D.C.N., DA.CA.NE., D.C.L., D.C. U.D.;
- intimati -
e contro
D.C.L., D.C.N., DA.CA.NE., elettivamente domiciliate in ROMA, P.LE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato ANDREA GRAZIANI, rappresentate e difese dall'avvocato DANIELE FANTINI giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- incidentali -
avverso la sentenza n. 2420/2011 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/12/2011, R.G.N. 2386/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2015 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;
udito l'Avvocato ARNALDO DEL VECCHIO per delega;
udito l'Avvocato ANGELO COLUCCI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale p.q.r., rigetto del ricorso incidentale.
Svolgimento del Processo
1. Nel 2005, le sorelle Da.Ca.Ne., N. e L. convennero in giudizio la cognata R.R.T. e i figli D.C.S. e V., per ottenere, previo accertamento dell'estinzione del contratto di comodato stipulato in data 2 ottobre 2000, il rilascio dell'immobile oggetto del contratto e il risarcimento danno per occupazione sine titolo.
Esposero le attrici che avevano concesso in comodato al fratello U., l'immobile di loro proprietà senza determinazione di durata. Con successivo atto di transazione sottoscritto in data 6 luglio 2001, i fratelli tutti i fissavano una data di scadenza del contratto di comodato indicata in 15 anni. Invece in data 24 agosto 2005, le sorelle D.C. comunicavano al fratello U. la necessità di riavere la casa, libera da persone cose, entro il 15 settembre 2005. A tale richiesta aderì il fratello, con lettera del 30 agosto 2005. ...
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