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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi - Presidente -
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere -
Dott. BIANCHINI Bruno - rel. Consigliere -
Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere -
Dott. PICARONI Elisa - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 732/11) proposto da:
- R.A. (c.f.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. DANESE ANDREA ed elettivamente domiciliato in Roma, via Paolo Emilio 32;
- ricorrente -
contro
- s.p.a. B. & C. (c.f.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa dall'Avv. MESSINA FRANCESCA e dall'Avv. Ardo Arzeni in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Pompeo Magno 3, presso lo studio e la persona dell'avv. Sandro Fiorentini;
- controricorrente, ricorrente incidentale -
nonchè nei confronti di:
R.A.;
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Chiavari n. 60 depositata il 26 gennaio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 2015 dal Consigliere relatore Dott. Bruno Bianchini;
udito l'avv. Antonio Capasso, con delega dell'avv. Andrea Danese, per parte ricorrente, che si è riportato agli atti depositati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità di quello incidentale.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c., notificato il 12 febbraio 2008, la B. & C. spa si opponeva al precetto notificato da R.A. unitamente al decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Chiavari il 30 dicembre 2005 con il quale era stato riconosciuto a quest'ultima, per l'attività di consulenza tecnica resa nel procedimento r.g. n. 1071/04, l'importo di Euro 1.200,00, oltre accessori di legge, posto provvisoriamente a carico solidale delle parti; la società attrice esponeva che la Ctu aveva chiesto il pagamento del dovuto per la quota di 1/2 ad essa società; essa esponente aveva versato l'importo di 1/3, in quanto le parti coinvolte nel giudizio erano tre;in seguito la consulente aveva domandato ad essa opponente il pagamento dell'intero importo; la causa nell'ambito della quale la R. aveva prestato la propria opera, era stata definita con sentenza che aveva posto in via definitiva le spese di consulenza per 4/5 a carico di Ra.Ad. e per la restante parte, in misura eguale, a carico delle altre parti; con successivo precetto del 18 dicembre 2007 la R. aveva domandato all'opponente il pagamento di Euro 1.302,72, di cui Euro 800,00 relativi alla parte del suo compenso che non era stata corrisposta (dalle altre parti). Poste tali premesse aveva proposto opposizione, sostenendo che la successiva sentenza aveva privato di efficacia il primo decreto di liquidazione, sostituendolo con un differente riparto delle spese di Ctu fra le parti; in via subordinata aveva chiesto che fosse dichiarato il suo diritto di regresso e/o manleva nei confronti di Ra.Ad., con sua condanna a restituirle quanto pagato. ...
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