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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice - Presidente
Dott. GORJAN Sergio - Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere
Dott. SCALISI Antonino - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2737/2013 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
COMUNE (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5234/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/2019 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso e precisamente del I, II e del III motivo accoglimento del IV, inammissibilita' del V motivo;
udito l'Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La Corte d'appello di Roma, con sentenza pubblicata il 6/12/2011, rigetto' l'impugnazione proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso la sentenza del 5/12/2003 del Tribunale di Rieti, Sezione Distaccata di Poggio Mirteto, con la quale, revocato il decreto, a suo tempo emesso in favore di (OMISSIS) (al quale i due appellanti erano succeduti mortis causa), con il quale era stato ingiunto al comune di (OMISSIS) di pagare la complessiva somma di Euro 89.274,13, oltre accessori, era stata rigettata la domanda azionata con il provvedimento monitorio. Entrambe le sentenze avevano ritenuto che fosse affetto da nullita' il contratto di prestazione d'opera professionale (nella specie ingegneristica) posto alla base della pretesa per difetto dei requisiti di forma imposti dalla presenza di pubblico contraente e da inammissibilita', la domanda nuova di indebito arricchimento ex articolo 2041 c.c., tardivamente proposta. ...
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