Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza 7 giugno 2019 n. 15497

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Venerdi 21 Giugno 2019
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice - Presidente

Dott. GORJAN Sergio - Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere

Dott. SCALISI Antonino - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2737/2013 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

COMUNE (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5234/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/2019 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso e precisamente del I, II e del III motivo accoglimento del IV, inammissibilita' del V motivo;

udito l'Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Roma, con sentenza pubblicata il 6/12/2011, rigetto' l'impugnazione proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso la sentenza del 5/12/2003 del Tribunale di Rieti, Sezione Distaccata di Poggio Mirteto, con la quale, revocato il decreto, a suo tempo emesso in favore di (OMISSIS) (al quale i due appellanti erano succeduti mortis causa), con il quale era stato ingiunto al comune di (OMISSIS) di pagare la complessiva somma di Euro 89.274,13, oltre accessori, era stata rigettata la domanda azionata con il provvedimento monitorio. Entrambe le sentenze avevano ritenuto che fosse affetto da nullita' il contratto di prestazione d'opera professionale (nella specie ingegneristica) posto alla base della pretesa per difetto dei requisiti di forma imposti dalla presenza di pubblico contraente e da inammissibilita', la domanda nuova di indebito arricchimento ex articolo 2041 c.c., tardivamente proposta. ...

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