“Le fatture commerciali, seppur documenti contabili sufficienti a determinare l’emissione del decreto ingiuntivo, sono elementi che, se non accompagnati da ulteriori documenti o elementi probatori, non comprovano da sole la pretesa del creditore avanzata nella fase monitoria del giudizio. Ne deriva che l’onere di provare la fondatezza della pretesa creditoria grava sull’opposto.”
Venerdi 4 Ottobre 2019 |
Questo è quanto ha ribadito e chiarito il Tribunale de L’Aquila con la sentenza n.542/2018.
La vicenda prende le mosse dall’esecuzione di lavori edili di ristrutturazione, commissionati dalla società G. a.r.l. alla ditta individuale F.D.B., aventi ad oggetto il rifacimento di massetti, pavimenti e rivestimenti nell’ampio complesso condominiale “Q.” nel comune de L’Aquila.
La ditta individuale F.D.B. rappresentava che, nell’anno 2013, aveva effettuato i suddetti lavori e che gli stessi erano stati consegnati ed accettati dal committente senza alcuna riserva. Sosteneva, inoltre, che la società G. a.r.l. non avesse pagato tutto quanto dovuto nonostante i formali solleciti e l’invio delle relative fatture. In ragione di ciò la ditta F.D.B., tramite il proprio legale di fiducia, proponeva ricorso per ottenere decreto ingiuntivo fondato sulle fatture emesse. Il decreto ingiuntivo veniva ottenuto ed emesso dal Tribunale aquilano in data 16 /11/2014 ai danni della società committente.
Al fine di chiarire meglio si ricorda che ai sensi dell’art. 633 c.p.c. “Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro (…), il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento: 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta.”. Inoltre, nell’art. 634 c.p.c. si dispone che “Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell’articolo precedente, (…). Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano attività commerciale e da lavoratori autonomi, (…), sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili (…)”. Pertanto, possiamo sintetizzare che la regolare fattura commerciale, a formazione unilaterale, ha la funzione di dimostrare, in fase monitoria, l’esecuzione di un precedente contratto ed è ritenuta idonea prova scritta per ottenere il decreto ingiuntivo (Cass. n. 17050/11).
Nel caso in esame, la ditta committente, con atto di citazione, proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla ditta F.D.B. chiedendone la revoca integrale, contestando gli importi, i mancati pagamenti e l’esecuzione non a regola d’arte dei lavori presso il condominio “Quadrifoglio”.
Va precisato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è considerato come una fase successiva di controllo e di accertamento del precedente procedimento d’ingiunzione. In tale successivo giudizio ordinario al creditore, che subisce l’opposizione, compete il ruolo formale di convenuto pur essendo sostanzialmente attore, mentre al debitore, opponente, compete la parte formale di attore pur essendo sostanzialmente convenuto.
Questa inversione di posizione processuale, tipica del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, fa sì che spetti al creditore, pur essendo formalmente convenuto, l’onere di dare la prova del proprio credito. Tale prova non potrà essere limitata alla mera fattura commerciale, utile per ottenere il decreto ingiuntivo, ma non sufficiente per provare il credito in fase di opposizione avendo, come detto, formazione unilaterale (Cass. n. 21466/13).
Nel caso concreto la ditta F.D.B. non ha prodotto in giudizio alcun contratto scritto a prova della propria pretesa creditizia. Essa, infatti, ha ritenuto che il riconoscimento degli avvenuti rapporti contrattuali, effettuato in giudizio da parte della società G. a.r.l., fosse sufficiente, oltre alle fatture commerciali, a provare il credito.
Tale condotta processuale non ha soddisfatto l’onere della prova a carico del creditore nel procedimento ordinario e il Tribunale de L’Aquila ha revocato il decreto ingiuntivo nella parte in cui era fondato sulle fatture commerciali in oggetto.
Tale decisione risulta in piena coerenza con la recente pronuncia di altro Tribunale abruzzese che ha stabilito che: “La fattura è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa, ma nell’eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell’esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dal creditore opposto” (Trib. Avezzano n. 502/18).