Tributario: la tassazione dei redditi dei procuratori sportivi

Notaio Antonio Galdiero.
Tributario: la tassazione dei redditi dei procuratori sportivi

Con la sentenza n. 362/2024 del 18 aprile 2024 la Corte di Giustizia Tributaria di Cagliari, Sezione II si pronuncia in merito alla tassazione dei redditi dei procuratori sportivi per l’attività di intermediazione nei contratti dei giocatori di Calcio.

Venerdi 10 Maggio 2024

La vicenda è interessante in quanto non risultano precedenti in materia ed al tempo stesso involge varie questioni quali in particolare la tassazione in Italia di redditi spettanti a società estere, nel caso di specie con sede nel principato di Monaco.

L’agenzia delle entrate riteneva che su tali redditi dovesse essere operata la ritenuta a titolo di acconto, di diverso avviso la società calcistica anche sulla base di un precedente accertamento da parte della Guardia di Finanza.

La sentenza afferma che non è obbligatoria l’applicazione delle ritenute di acconto a titolo di imposta nel caso in cui il percettore del reddito sia un soggetto societario privo di una organizzazione stabile in Italia.

L’amministrazione finanziaria ha contestato l’omessa applicazione delle ritenute a titolo di imposta su redditi corrisposti ad un soggetto residente all’estero per prestazioni configurabili, secondo l’Agenza, come attività di lavoro autonomo (articolo 25, comma 2, del Dpr 600/1973). Il contribuente ha presentato il ricorso sostenendo che l’attività di mediatore sportivo non è qualificabile come lavoro autonomo ma più assimilabile alla attività di mediazione atipica.

A seconda della qualificazione dell’attività discende un diverso trattamento fiscale: l’articolo 25 dpr 600/1973 riguarda le prestazioni di lavoro autonomo mentre l’articolo 25-bis disciplina quelle qualificabili come attività di mediazione, anche in forma atipica.

La Corte ha ritenuto che applicabile l’articolo 25-bis, rubricato “Ritenuta sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione di agenzia di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari

In particolare, il comma 8 di detto articolo prevede che la disciplina sia applicabile nei confronti dei soli soggetti residenti all’estero che abbiano comunque in territorio italiano una stabile organizzazione e che, se invece il soggetto societario residente all’estero sia privo di una stabile organizzazione in territorio nazionale, non debba applicarsi la ritenuta di acconto a titolo di imposte sui redditi.

La sentenza afferma che una volta accertato che:

1) l’attività possa essere svolta in forma societaria;

2) la stessa possa essere esercitata nel territorio italiano da società non residenti;

3) nel caso in cui l’attività di agente sportivo sia svolta in forma societaria i redditi prodotti costituiscono redditi d’impresa se il modello societario prescelto è di tipo commerciale; si tratta di verificare se effettivamente sussistano questi elementi.

Nel caso di specie è stato dimostrato in giudizio che la … Sarl è una società commerciale non residente, che ha fornito certificati dell’ufficio fiscale estero che attestano la sua residenza (nonché l’assoggettamento ad imposte e all’iva) e dichiarazione sull’inesistenza di stabile organizzazione in Italia.

Ha affermato che i redditi prodotti da una società di agenti sportivi, in quanto redditi di impresa, non saranno assoggettati alle ritenute d’acconto di cui all’articolo 25 dpr 600 e che trattandosi di società estera senza stabile organizzazione in Italia non sia applicabile la ritenuta di cui all’art. 25 bis, trovando applicazione i principi convenzionali di tassazione del reddito di impresa solo nel Paese di residenza.

Allegato:

Corte Giustizia tributaria Cagliari sentenza 362 18 aprile 2024

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