Targa modificata con nastro adesivo: integrata la falsità materiale

A cura della Redazione.
Targa modificata con nastro adesivo: integrata la falsità materiale

Integra il reato di falsità materiale, commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen), la condotta di colui che modifica i dati identificativi della targa della propria autovettura mediante applicazione di nastro adesivo.

Martedi 4 Marzo 2025

In tal senso ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza n. 5255/2025.

Il caso: il Tribunale di Pisa rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Tizio, confermando il provvedimento di convalida del sequestro probatorio di una targa contraffatta (con apposizione di nastro adesivo).

Tizio tramite il proprio difensore ricorre in Cassazione, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 489 cod. pen. e 100 d. lgs. n. 285 del 1992 (cod. strada) per i seguenti motivi:

a) il Tribunale avrebbe errato nel riferire la condotta dell'indagato alla violazione del precetto penale, anziché all'illecito amministrativo previsto dal comma 12 del citato art. 100 cod. strada, alla luce del quale "chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.046 a euro 8.186";

b) l'apposizione dell'adesivo sul tratto orizzontale della lettera H della targa aveva trasformato quest'ultima in una doppia I: il falso così realizzato era pertanto macroscopicamente percepibile da chiunque, posto che le lettere finali delle targhe automobilistiche alfanumeriche sono due e non tre e che, in ogni caso, la lettera I non viene utilizzata in Italia nella realizzazione delle targhe;

c) sarebbe ravvisabile, nel caso di specie, la violazione dell'art. 102, comma 7, cod. strada che sanziona chi circola con targa non chiaramente ed integralmente leggibile.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, osserva che:

1) integra il reato di falsità materiale, commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen), la condotta di colui che modifica i dati identificativi della targa della propria autovettura mediante applicazione di nastro adesivo, mentre non è configurabile l'illecito amministrativo previsto dall'art. 100, comma 12, cod. strada., che sanziona chi circola con veicolo munito di targa non propria o contraffatta nel caso in cui questi non sia l'autore della contraffazione;

2) in tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto.

Allegato:

Cassazione penale sentenza 5255 2025


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