Servitù di passaggio: facoltà e oneri per il proprietario del fondo servente.

A cura della Redazione.
Servitù di passaggio: facoltà e oneri per il proprietario del fondo servente.
Mercoledi 4 Settembre 2019

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 21928 del 2 settembre 2019 interviene in materia di di servitù di passaggio, specificando che il proprietario del fondo servente deve in ogni caso adottare accorgimenti per non aggravare l'esercizio della servitù da parte del proprietario del fondo dominante.

Il caso: L.P. , titolare di un diritto di servitù di passaggio sulla via degli A. (strada privata congiungente la via dei S. con la via C.), citava avanti al Tribunale L.M. e P.M., proprietari del fondo servente, per ottenere, in via preliminare, l'immediata apertura del cancello da loro posizionato all'imbocco della via degli A., e, nel merito, per far accertare che il cancello stesso costituiva turbativa del diritto di godimento della servitù con conseguente condanna dei convenuti a rimuoverlo o lasciarlo definitivamente aperto.

Il Tribunale, prima e la Corte d'Appello, poi rigettavano la domanda; L.P. ricorre quindi in Cassazione, lamentando violazione o la falsa applicazione degli artt. 1064 e 1067 secondo comma c.c. e dell'art. 115 c.p.c relativo all'onere della prova:

a) prima di tutto la Corte di merito con la decisione assunta avrebbe consentito l'aggravamento dell'esercizio della servitù consentendo l'installazione di un cancello, posto proprio sul locus servitutis;

b) in secondo luogo la Corte di appello non esaminando la documentazione fotografica da lei depositata, avrebbe omesso di considerare le difficoltà di esercizio della servitù alla luce dello stato dei luoghi.

Per la Corte le doglianze sono fondate ed osserva quanto segue:

  1. il proprietario del fondo ancorché gravato da servitù di passaggio, conserva sì il diritto di difenderlo dall'ingerenza di terzi, diritto del quale costituisce lecita esplicazione l' installazione di un cancello all'ingresso della strada su cui si esercita il passaggio, purché siano adottati gli accorgimenti idonei a consentire al titolare della relativa servitù il libero esercizio del suo diritto senza che ne risultino, al di là di trascurabili disagi, limitazione al suo contenuto;

  2. pertanto, pur potendo il proprietario del fondo installare un cancello, da questo dovranno derivare solo disagi minimi e trascurabili in relazione alle pregresse modalità di transito;

  3. costituisce orientamento dominante il principio secondo cui il proprietario, che abbia chiuso il fondo servente dotandolo di cancello automatico – situato, come nel caso in esame, alla distanza di 110 metri rispetto alla casa - è tenuto all'installazione di dispositivi ovvero l'individuazione di modalità atti a garantire, ai sensi dell'art. 1064 secondo comma c.c., il diritto al libero e comodo accesso al fondo da parte del proprietario del fondo dominante e dei terzi - da lui autorizzati nei limiti della normalità - senza che ciò comporti alcun ampliamento delle facoltà del proprietario del fondo dominante con aggravamento della servitù (ad es: installare un citofono con apertura a distanza);

  4. è escluso che l'adozione di dispositivi comporti, neppure in via tendenziale, un aumento delle facoltà che costituiscono il contenuto della suddetta servitù, e le soluzioni rimediali invocate servono soltanto a renderne più comodo l'esercizio, comodità che il proprietario del fondo servente, avendo chiuso il suo fondo, è tenuto a garantire al proprietario del fondo dominante.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.21928/2019

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