Separazione/divorzio: no al procuratore speciale in Comune.

Separazione/divorzio: no al procuratore speciale in Comune.

Il Ministero dell'Interno, Direzione centrale per i Servizi demografici, con la circolare n. 19/2016 del 15/11/2016 fornisce alcuni chiarimenti in materia di separazioni/divorzi avanti all'Ufficiale di Stato civile.

Lunedi 12 Dicembre 2016

 La circolare in commento prende spunto da alcune richieste di parere pervenute al Ministero in merito alla possibilità per i coniugi di farsi rappresentare da un procuratore speciale, ai fini della formazione di un atto di divorzio o di separazione dinanzi all'ufficiale dello stato civile, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

Tali richieste facevano riferimento al decreto del Tribunale di Milano, Sez. IX, del 14 dicembre 2015, con il quale è stato annullato " ....il rifiuto dell'ufficiale dello stato civile del Comune di Vanzago reso in data 29 luglio 2015 e, conseguentemente ordinato all'Ufficiale medesimo di dare corso al procedimento instaurato dai coniugi ex art. 12 d.l. 132 del 2014...": nel caso de quo i coniugi non si erano presentati personalmente avanti all'Ufficiale di Stato civile, ma si erano fatti rappresentare da un procuratore speciale.

Il Giudice infatti ha ritenuto che la previsione normativa della comparizione personale dei coniugi non esclude la possibilità, per uno degli stessi, di avvalersi della rappresentanza di un procuratore speciale: per il giudice, l'utilizzo dell'avverbio "personalmente" compare anche nella procedura giurisdizionale ma ciò non preclude, come avviene di prassi, la rappresentanza a mezzo del procuratore speciale.

Il Ministero dell'Interno, sentito il parere del Ministero della Giustizia, in difformità dalla decisione del Tribunale, osserva quanto segue:

- il comma 3 dell'art. 12 che regola il procedimento preordinato al compimento degli atti di separazione e divorzio, stabilisce che "l'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate".

- appare quindi pacifico che l'ufficiale dello stato civile, innanzi al quale viene concluso l'accordo dei coniugi, deve interloquire con gli stessi personalmente;

- non può costituire argomento a contrario, il fatto che la legge sul divorzio preveda (art. 4, comma 7, legge 1°.12.1970, n. 898) che i coniugi devono comparire davanti al Presidente del Tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi e con l'assistenza del difensore: in primo luogo la possibilità che i coniugi siano rappresentati da un procuratore speciale nel procedimento giudiziale di divorzio, è consentito, appunto, solo ove soccorrano gravi e comprovati motivi; in secondo luogo tale ultima alternativa alla comparizione personale innanzi all'ufficiale dello stato civile non è prevista nel decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;

- una diversa interpretazione - ovvero la possibilità di fare ricorso ad un procuratore speciale nel procedimento di cui trattasi - potrebbe far venir meno, proprio perché operanti in un contesto di degiurisdizionalizzazione, la garanzia della genuinità ed attualità delle dichiarazioni delle parti, ricevute dall'ufficiale dello stato civile, garanzia data proprio dalla prevista comparizione personale delle stesse.

 Allegato:

Circolare Ministero Interno n.19 2016

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