Nuovi provvedimenti per la sicurezza

Nuovi provvedimenti per la sicurezza

In questi ultimi mesi vi è stato nel nostro Paese un susseguirsi di accadimenti che hanno suscitato una forte preoccupazione nell’opinione pubblica anche alla luce del risalto mediatico che taluni episodi hanno generato.

Tanto ha indotto il Governo, allo scopo di contrastare nuovi e vecchi fenomeni delinquenIziali, ad emanare nuovi provvedimenti che, per alcuni contenuti, merita particolare attenzione

Martedi 5 Dicembre 2023

Il Consiglio dei Ministri,in data 16 novembre 2023, ha approvato il c.dpacchetto sicurezza, con tre Disegni di legge.

Il primo in materia di sicurezza pubblica, di tutela delle Forze di Polizia nonché di vittime dell’usura e dei reati di tipo mafioso; il secondo in tema di valorizzazione della specificità del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e di funzionalità dell’Amministrazione civile dell’interno e il terzo con la delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della Polizia locale.

I Disegni di Legge introducono anche disposizioni come quella che prevede la modifica delle norme relative al rinvio della pena per donne incinte e madri di bambini fino a un anno di età che appaiono,in verità, contrarie ai più elementari principi di umanità e hanno una limitata efficacia deterrente, come sostenuto da gran parte della Dottrina..

Inoltre le misure adottate sono rivolte anche e soprattutto ad un potenziamento delle strutture di assistenza sociale e di salvaguardia psicologica della popolazione.

Vale la pena,tuttavia,di richiamare brevemente i provvedimenti emessi in precedenza dall’Esecutivo a cui si aggiungono quelli emanati ed ora all’esame del Parlamento.

1. I provvedimenti più recenti

Il primo significativo provvedimento in materia di sicurezza è stato approvato dal Governo i con il D.L. n.162/2022 del 31 ottobre 2022, convertito,con modificazioni,dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199 nella quale in sede di conversione è stato introdotto un nuovo articolo del C.P., il 633 bis “Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica” per il contrasto ai c.d. Rave Party.

L’elemento soggettivo del nuovo articolo circoscrive l’ambito applicativo del delitto subordinando la consumazione al perseguimento del “fine di realizzare un raduno musica le o avente altro scopo di intrattenimento” nel rispetto del principio di determinatezza e scongiurando, così, interpretazioni eccessivamente estensive.

Il seguito, stante l’aumento degli omicidi di genere nel nostro Paese, spesso perpetrati con modalità agghiaccianti,come nel caso di Giulia Cecchetin,ha indotto il Governo ad emanare un disegno di legge ad hoc con modifiche rilevanti al c.d. Codice Rosso..

Il DDL,approvato all’unanimità dal Parlamento e che è stato oggetto di uno specifico commento sulle pagine di questa Rivista, attesa la sua rilevanza emergenziale, è diretto soprattutto alla prevenzione per evitare che i cosiddetti “reati spia” possano poi degenerare in fatti più gravi.

Infatti, l’inasprimento riguarda soprattutto chi è già stato destinatario dell’ammonimento e ricade nella stessa condotta divenendo recidivi...

Importante appare la previsione secondo cui,al fine di velocizzare i processi in materia, sono state ampliate le fattispecie per le quali è assicurata una priorità,ora estesa alle ipotesi di costrizione o induzione al matrimonio, lesioni permanenti al viso, violazione dei provvedimenti di allontanamento e di divieto di avvicinamento,diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, stato di incapacità procurato mediante violenza, lesioni personali.

La celerità è, anche, alla base delle richieste di applicazione di misura cautelare personale.

Inoltre non sono mancati provvedimenti per il contrasto alle c.d. Baby Gang. con i quali sono state introdotte una serie di misure volte a contenere il dilagare dei reati commessi dai minori anche in chiave preventiva per scoraggiare il ripetersi dei ricorrenti fenomeni delittuosi

A tal fine il Governo ha introdotto misure per contrastare il dilagante fenomeno dei reati commessi da minori con il decreto legge n.123/2023 “Disposizioni urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” (c.d. Decreto Caivano), convertito in legge 13 novembre 2023 n. 159,con significative modificazioni,

Per quanto concerne le disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della delinquenza minorile, con riferimento alla prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento, il divieto di accesso a pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento può essere applicato ai soggetti denunciati, oltre che per i reati contro la persona e il patrimonio, anche per il reato di porto di arma impropria, quello di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e il reato di resistenza a un pubblico ufficiale.

Allo stesso modo, è stata ampliata la platea dei soggetti nei confronti dei quali il Questore può disporre tale divieto: oltre che nei confronti delle persone poste in stato di arresto o fermo convalidato dall’autorità giudiziaria,o condannate anche con sentenza non definitiva,la misura può essere applicata alle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere.

Altra misura di natura repressiva,altrettanto efficace, è la previsione della facoltà di arresto in flagranza per il reato di “porto d’armi od oggetti atti ad offendere” e si inaspriscono, fino a raddoppiarle, le sanzioni per tale reato

Inoltre, la pena per il reato di spaccio di stupefacenti, nei casi di lieve entità, passa da un massimo di quattro a un massimo di cinque anni.

La Legge ha esteso anche l’applicabilità del c.d.“daspo urbano”(divieto di accesso a particolari aree della città) ai maggiori di 14 anni che verrà notificato a chi esercita la responsabilità genitoriale e comunicato al Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore.

Per contrastare il fenomeno della violenza giovanile, è stata modificata la disciplina della misura di prevenzione personale dell’”avviso orale”.

Attualmente, la misura è prevista per i soggetti maggiorenni che, per la condotta ed il tenore di vita, si ritiene vivano, anche in parte, con i proventi di attività delittuose e siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Con le nuove norme, l’avviso orale è reso applicabile anche ai minorenni a partire dai 14 anni.
La stessa procedura è applicabile qualora il fatto commesso da un minore di età compresa fra i dodici e i quattordici anni sia previsto dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

A tal fine il Questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

Il provvedimento è intervenuto anche sul processo penale a carico di imputati minorenni prevedendo delle misure restrittive.

Le misure adottate in materia di carceri minorili si soffermano esclusivamente su aspetti di sicurezza,tralasciando gli aspetti rieducativi previsti dall’art. 27 della Costituzione.

Un punto importante è quello che riguarda la vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione, proponendo sanzioni più gravi per i genitori che trascurano l’obbligo scolastico dei figli

Infatti,la Legge enuncia che “il responsabile dell’adempimento dell’obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo scolastico, non prova di  procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizio ne, viene punito con la reclusione fino a un anno

Viene, poi, modificato il decreto legislativo n. 121 del 2018, disciplinando l’esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni e stabilendo che il detenuto ultraventenne internato in un istituto penale minorile per reati commessi da minorenne possa essere trasferito in un istituto carcerario per adulti, qualora si renda responsabile di comporta menti che provocano turbamento dell’ordine e della sicurezza nell’istituto minorile ovvero usi violenze o minacce o ancora generi uno stato di soggezione negli altri detenuti.

2. Il nuovo pacchetto sicurezza

I nuovi provvedimenti approvati il 16 Novembre affrontano le nuove emergenze a vario titolo

a) Terrorismo

Il Consiglio dei Ministri è intervenuto in materia di prevenzione e contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, beni sequestrati e confiscati, controlli di polizia; sicurezza urbana, tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco; tutela delle vittime di usura; ordinamento penitenziario.

In primo luogo,viene introdotto il reato di “detenzione di materiale con finalità di terrorismo” che punisce, con la reclusione da due a sei anni,chiunque si procura o detiene materiale finalizzato a preparare atti di terrorismo con la reclusione da sei mesi a quattro anni per chi distribuisce, diffonde o pubblicizza materiale contente istruzioni per la prepa razione e l’utilizzo di materie esplodenti, al fine di attentare all’incolumità pubblica.

Si estendono le condotte scriminabili per il personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica con garanzie funzionali ad ulteriori fattispecie di reato, riferibili agli attuali contesti in cui si sviluppa la minaccia terroristica e si attribuisce la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, anche al personale delle Forze armate che concorra alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) o dei Servizi di informazione per la sicurezza.

La normativa introdotta appare utile per contrastare il fenomeno terroristico che potrebbe aumentare a causa del grave conflitto israeliano – palestinese ancora in atto.

b) Misure antimafia

Inoltre, in considerazione della progressiva diffusione del cosiddetto “contratto di rete”,si inseriscono, tra i soggetti sottoposti a verifica del possesso della documentazione antima fia, le Imprese aderenti al contratto stesso benché sia questa una prassi già in uso alle Prefetture.

Inoltre, nell’ambito di tale procedimento, viene stabilito che il Prefetto possa escludere, d’ufficio o su istanza di parte,l’operatività dei divieti conseguenti all’applicazione definitiva di una misura di prevenzione personale,ove accerti che verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all’interessato e alla sua famiglia.

In materia di misure di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia, si chiarisce che l’utilizzazione dei documenti di copertura può essere consentita anche ai collaboratori e ai loro familiari che siano sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari o che fruiscano della detenzione domiciliare.

Una tale disposizione risulta particolarmente utile per favorire la collaborazione dei pentiti e contrastare, quindi, il fenomeno mafioso e la criminalità organizzata.

Si modificano, poi, alcune norme relative alla gestione dei beni sequestrati e confiscati, semplificando la gestione delle aziende e stabilendo che l’amministratore giudiziario illustri al Giudice le caratteristiche tecnico-urbanistiche dei beni immobili sequestrati, evidenziando gli eventuali abusi e i possibili impieghi urbanistici.

In caso di accertamento di abusi non sanabili,con il provvedimento di confisca viene ordinata la demolizione in danno del soggetto destinatario del provvedimento.

In tal caso, il bene non viene acquisito al patrimonio dell’Erario e l’area viene attribuita al patrimonio indisponibile del Comune territorialmente competente. 

c) Sicurezza urbana

In materia di sicurezza urbana si introduce il reato di “occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui”, perseguibile a querela della persona offesa,che punisce, con la reclusione da due a sette anni, chi, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o impedisce il rientro nel medesimo immobile da parte del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente.

La stessa pena viene applicata anche a chi si appropria dell’immobile altrui, con artifizi o raggiri, o cede ad altri l’immobile occupato.

Viene introdotta, inoltre,una procedura volta a consentire a chi ne ha titolo il rapido rientro in possesso dell’immobile occupato, con provvedimento del giudice nei casi ordinari e, quando l’immobile sia l’unica abitazione del denunciante, con intervento immediato della polizia giudiziaria, successivamente convalidato dall’autorità giudiziaria.

Queste disposizioni mirano a contrastare l’occupazione abusiva di immobili che ormai costituisce una piaga sociale particolarmente diffusa.

d) Truffe agli anziani

Altrettanto opportune sono le disposizioni che sanzionano più gravemente i reati che riguardano la “truffa aggravata”, per colui che ha profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.

In tali casi è previsto anche l’arresto obbligatorio in flagranza così cercando di ridurre le truffe agli anziani aumentate del 6,2% nel 2022 e perpetrate nei confronti di soggetti fragili.

e) Daspo urbano

Più discutibile appare la misura con la quale si estende la possibilità di disporre il cosiddetto “Daspo urbano”, previsto per le manifestazioni sportive, anche per vietare l’accesso alle aree di infrastrutture e pertinenze del trasporto pubblico ai soggetti denunciati o condannati per reati contro la persona o il patrimonio.

In questo modo si limiterebbe oltre modo il diritto a circolare e soggiornare liberamente sul territorio nazionale previsto dall’art. 16 della nostra Costituzione anche per reati lievi.

Inoltre, si estende alle Ferrovie l’illecito amministrativo che punisce chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria e si prevede la trasformazione dell’illecito amministrativo in reato quando il fatto è commesso da più persone riunite.

f) Madri detenute

Del tutto contraria ai principi di umanità appare, invece, la modifica delle norme relative al rinvio della pena per donne incinte e madri di bambini fino a un anno di età, in modo da rendere tale rinvio facoltativo anziché obbligatorio.

In tal modo, si allinea la norma a quella che già prevedeva il rinvio facoltativo per le madri di bambini tra uno e tre anni di età.

Tuttavia la madre con figlio tra uno e tre anni potrà scontare la pena, in alternativa rispetto all’istituto penitenziario “ordinario”, anche presso l’istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM).

Nell’ipotesi di donne incinte e madri di prole fino a un anno, ove si escluda il differimento della pena per grave pericolo,è prevista sempre e comunque l’esecuzione della pena presso gli istituti a custodia attenuata.

g) Accattonaggio dei minori

Si provvede all’innalzamento da 14 a 16 anni dell’età dei minori coinvolti per stabilire la punibilità delle condotte relative all’avvalersi, permettere, organizzare o favorire l’accattonaggio,si inasprisce la pena prevista per tali condotte e si introduce la condotta di induzione.

h) Minaccia e lesioni a Pubblico Ufficiale

Per una maggiore tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli organismi del Sistema di informazione per la sicurez za della Repubblica viene introdotto l’aggravamento della pena per le ipotesi in cui la violenza, minaccia o resistenza a un Pubblico Ufficiale siano poste in essere nei confronti di un ufficiale o di agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria allo scopo di rafforzare la tutela del personale di polizia spesso oggetto di violenze.

Inoltre, si estende il reato previsto per chi cagiona lesioni personali a un pubblico ufficiale o agente di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria in occasione di manifestazioni sportive, ricomprendendovi tutte le condotte di lesioni cagionate a tali soggetti nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o dell’esercizio del servizio.

Sempre nella direzione della tutela delle forze di polizia si inaspriscono le sanzioni nei casi d’inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale (ad esempio, inosservanza dell’obbligo di fermarsi, rifiuto di esibire documenti di guida o di far ispezionare il veicolo).

i) Utilizzo delle armi fuori servizio

Un’altra disposizione discutibile e adottata su input delle Forze di Polizia è quella con cui si autorizzano gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza un’arma diversa da quella di ordinanza quando non sono in servizio.

Si ritiene, invece, di dubbia legittimità l’estensione dell’esimente penale prevista dalle norme vigenti per il personale che, per le necessità delle operazioni militari, faccia uso o ordini di fare uso di armi, forza o altro mezzo di coazione fisica anche all’uso di apparecchiature, dispositivi, programmi, apparati o strumenti informatici.

j) Deturpamento Beni Culturali

Altra disposizione riguarda la salvaguardia dei beni mobili e immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche, si introduce una fattispecie aggravata per colui che imbratta o deturpa tali beni qualora il fatto sia commesso con la finalità di ledere l’onore, il prestigio o il decoro dell’istituzione cui il bene appartiene, con inasprimento della reclusione in caso di recidiva.

l)  Ordinamento Penitenziario

In materia di ordinamento penitenziario si inseriscono, tra i reati “ostativi”, le fattispecie già esistenti di “istigazione a disobbedire alle leggi” e di “rivolta in istituto penitenziario”.

In questi casi, per concedere benefici penitenziari, il magistrato di sorveglianza dovrà valutare la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica previsto per il detenuto.

Infine, si ritengono particolarmente utili le misure previste per favorire l’attività lavorativa dei detenuti, includendo, tra le aziende che possono beneficiare delle agevolazioni introdotte dalla legge, anche quelle che organizzano attività produttive o di servizi all’esterno degli istituti penitenziari o che impiegano persone ammesse al lavoro esterno. Inoltre, si aggiungono i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno nell’elenco dei soggetti che possono fruire dell’apprendistato.

Nel disegno di legge è prevista anche una delega al Governo per apportare modifiche alle norme che disciplinano l’organizzazione del lavoro dei detenuti.

Inoltre, si introduce il delitto di rivolta in istituto penitenziario, che punisce chiunque promuove, organizza e dirige una rivolta all’interno di un istituto penitenziario e chi vi partecipa, prevedendo specifiche aggravanti anche con riferimento ai casi di “resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti” poichè si ritiene che possa agire da deterrente per ogni forma di dissenso in carcere e tutelare in modo più efficace gli agenti di polizia penitenziaria.

Inoltre, allo scopo di prevenire i disordini che potrebbero verificarsi nei CPR, anche quelli di recente istituzione, si prevede un reato che punisce, con la pena della reclusione da uno a sei anni, lo straniero che, durante il trattenimento presso i centri per i rimpatri o la permanenza nelle strutture per richiedenti asilo o altre strutture di accoglienza o di contrasto all’immigrazione illegale, mediante atti di violenza o minaccia o mediante atti di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti dalle autorità, posti in essere da tre o più persone riunite, promuove, organizza, dirige una rivolta.

Per il solo fatto di partecipare alla rivolta, la pena è della reclusione da uno a quattro anni ma é previsto un aggravamento della pena se il fatto è commesso con l’uso di armi o se nella rivolta taluno rimane ucciso o riporta lesioni personali gravi o gravissime.

In quest’ultimo caso, l’aggravante sussiste anche nell’ipotesi in cui l’uccisione o la lesione personale avvengano immediatamente dopo la rivolta e in conseguenza di essa.

m. Vittime dell’usura

In materia di tutela delle vittime dell’usura, poi, si prevede la possibilità, per gli operatori economici vittime di usura ai quali venga erogato il mutuo nell’ambito del cosiddetto “Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura”, di servirsi di un esperto, con funzioni di consulenza e di assistenza, iscritto, a richiesta, in un Albo istituito presso il Ministero dell’interno-Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, al fine di assicurare un efficace sostegno all’impresa beneficiaria, garantirne il rilancio e il reinserimento nel circuito economico legale.

3. Conclusioni

In definitiva i provvedimenti emanati dl Governo,nonostante un pur condivisibile rafforzamento della tutela delle nostre Forze di Polizia nel contrasto alla criminalità e al terrorismo, presentano profili discutibili come la modifica delle norme relative al rinvio della pena per donne incinte e madri di bambini fino a un anno di età, in modo da rendere tale rinvio facoltativo anziché obbligatorio, l’autorizzazione alle Forze di Polizia all’uso di un’arma diversa da quella di ordinanza e l’estensione delle esimenti penali alle Forze d’intelligence.

Altre misure, come quelle previste per favorire l’attività lavorativa dei detenuti e quelle a salvaguardia dell’attività delle Forze dell’Ordine appaiono quanto mai opportune.

Anche il sistema carcerario dovrà essere completamente rivisto per garantire l’attuazione del principio contenuto nell’art. 27 della Costituzione, stante la funzione rieducativa della pena.
Tuttavia,va sottolineato che appare necessaria un’operazione socio-culturale, che cerchi di arginare ma, soprattutto, prevenire il sorgere dei fenomeni criminosi e che richiede un intervento coordinato di numerosi attori,tra cui soprattutto le Scuole,da quelle elementari all’Università, diretto a far comprendere agli studenti la necessità del rispetto della legalità nelle forme che il Governo si è impegnato ad attuare, come richiesto da più parti..



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