Con la sentenza n. 28782/2019 la IV° Sezione penale della Corte di Cassazione, nel pronunciarsi in merito ad un diverbio tra vicini da cui sono derivate lesioni personali in danno di uno dei due, decide di rinviare alla Corte di appello per verificare l'applicabilità della nuova disciplina sulla legittima difesa al caso in esame.
Giovedi 18 Luglio 2019 |
Il caso: Il Tribunale di Prato dichiarava P.D. responsabile del reato di lesioni colpose, ai sensi degli artt. 55 e 590 cod. pen., per aver cagionato lesioni personali in danno di L.S., agendo per eccesso colposo di legittima difesa.
In punto di fatto, risultava accertato che il D. e lo S., vicini di casa, avevano avuto un diverbio verbale, degenerato in uno scontro fisico, in esito al quale S. aveva riportato lesioni personali.
La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, sostituiva la pena detentiva in una multa, confermando nel resto la sentenza del Tribunale: per la Corte territoriale il D., per far cessare il morso, avrebbe potuto allontanare lo S. con modalità diverse e meno violente (ad es. per far cessare l'aggressione in atto sarebbe stato sufficiente stringere il naso dell'aggressore - manovra che obbliga il soggetto ad aprire la bocca per respirare) anziché colpire l'antagonista con un pugno chiuso al volto: la reazione era stata sproporzionata e correttamente il primo giudice l'aveva ritenuta eccessiva e fonte di responsabilità colposa.
D. ricorre in Cassazione, rilevando che la Corte di Appello aveva mal governato la disciplina dell'eccesso colposo nella causa di giustificazione.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze per nuovo esame, osservando quanto segue:
- ai fini della configurabilità dell'eccesso colposo nella legittima difesa, occorre preliminarmente accertare l'eventuale inadeguatezza della reazione difensiva, per eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'aggredito nel particolare contesto spaziale e temporale nel quale si svolsero i fatti e, successivamente, procedere all'ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, poiché soltanto il primo rientra nello schema dell'eccesso colposo, mentre il secondo costituisce scelta volontaria, estranea alla predetta scriminante;
- nel caso di specie la Corte di Appello ha rilevato che il D. aveva ecceduto nella reazione difensiva, a seguito del morso che S. gli stava dando: secondo i giudici di merito l'imputato aveva colposamente errato nell'impiego dei mezzi difensivi, posto che per far cessare l'aggressione in atto sarebbe stato sufficiente stringere il naso dell'aggressore;
- il suddetto passaggio motivazionale è inficiato dalle dedotte aporie di ordine logico, posto che la massima di esperienza richiamata dai giudici, in base alla quale la chiusura delle narici obbliga fisicamente il soggetto che tiene serrata la mandibola nell'azione mordace ad aprire la bocca per respirare, non tiene conto della concitazione del momento e dell'elevato grado di aggressività palesata da S., che stava realizzando una pervicace manovra offensiva, in danno del D.;
- peraltro, in sede di rinvio, dovrà essere valutata l'eventuale applicabilità della nuova disciplina dell'eccesso colposo nella legittima difesa, atteso che il diverbio tra l'odierno imputato e la parte civile ha preso avvio mentre il D. si trovava all'interno del suo giardino recintato posto al piano terra dell'edificio;
- detta circostanza di fatto dovrà essere adeguatamente verificata e chiarita, per la rilevanza sostanziale che può assumere alla luce della novella del 2019;
- in proposito, il novellato art. 55 cod. pen. stabilisce: «Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».
- la novella riguarda espressamente le ipotesi in cui la reazione all'offesa ingiusta è stata posta in essere a seguito della violazione del domicilio.