Notifica alla sede effettiva e non alla sede legale di una societa’: e’ valida?

Notifica alla sede effettiva e non alla sede legale di una societa’: e’ valida?
Martedi 30 Aprile 2019

Con l’ordinanza n. 10854/2019, pubblicata il 18 aprile scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla validità o meno della notifica di un atto ad una società presso la sede effettiva di quest’ultima e non presso la sua sede legale.

IL CASO: La vicenda approdata all’esame della Suprema Corte trae origine dal ricorso promosso da una società avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello che aveva rigettato il gravame interposto contro la decisione di primo grado con la quale era stata accolta la domanda di risarcimento del danno per lesioni subito dall’attore a causa della caduta sulle scale di una struttura di proprietà della convenuta. Nel giudizio di primo grado la ricorrente era rimasta contumace. Secondo quest’ultima, la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era nulla in quanto eseguita presso una sede diversa dalla sua sede legale senza che venisse fornita dal notificante la prova circa l’effettiva esistenza della suddetta sede.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha ritenuto errata la decisione della Corte di Appello e nell’accogliere il ricorso ha evidenziato che, come già affermato in altri arresti giurisprudenziale, vale anche nel caso di notifica eseguita ai sensi dell’articolo 145 c.p.c. quanto disposto dall’articolo 46 del codice civile, secondo il quale qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima.

Di conseguenza, secondo gli Ermellini, è valida la notifica eseguita presso la sede effettiva della società anziché presso la sede legale e in caso di contestazione grava sul soggetto notificante l’onere di provare che dove è avvenuta la notifica sia effettivamente il luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell’ente, essendo insufficiente che talune attività sociali siano decentrate o che vi sia altro luogo utilizzato come recapito per ragioni organizzative.

Allegati:

Cassazione civile ordinanza n.10854/2019

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