Malagiustizia. Una Riforma divenuta necessaria

Malagiustizia. Una Riforma divenuta necessaria
Martedi 15 Settembre 2026

La Malagiustizia costituisce un aggravio delle spese a carico dell’Erario a cui i cittadini sono chiamati a farne ronte.

Come afferma Luca D’Alessio (v.La responsabilità civile dei pm va ben oltre la giustizia, in 35 anni speso oltre un miliardo per gli errori giudiziari, su Il Riformista del 31/5/2026)“spesso la macchina governativa è costretta a sacrificare il finanziamento di alcune voci di welfare, necessarie per un livello di qualità di vita migliore, per poter far fronte a capitoli di spesa totalmente diversi che gravano anche sul contesto della ricchezza economica del Paese”.

Occorre, quindi, effettuare un’analisi approfondita di questo aspetto per comprenderne la complessità ed anche capire che é giunto il momento di affrontare il problema in modo totalmente diverso.

Negli ultimi mesi si è fatto un gran parlare del potere giudiziario guardando al suo ruolo, alla sua autonomia, al suo modus operandi.

Si tratta di un delicato discorso sul peso del terzo potere dello Stato, sulla separazione dei poteri e delle carriere dopo l’esito infausto del Referendum ed i suoi riflessi innegabili sulla Legislazione emananda.

I propositi del Governo per una giustizia diversa, più efficiente e più adeguata agli standard europei possono dirsi ormai estinti?

Tuttavia, occorre fornire una risposta rapida poiché si tratta di un obbligo di dare una risposta anche ai 13 milioni di elettori che si sono espressi favorevolmente sul referendum costituzionale contando sulla Riorma della Giustizia.

E’ divenuto, pertanto, necessario, approvare, prima della fine della Legislatura, una Riforma .della delicata materia che contempli numerosi aspetti, forse anche quelli non rubricati nel quesito referendario sul quale ognuno ha espresso liberamente la propria preferenza.

Senza dimenticare, in primis, quella che concerne gli errori giudiziari ed il loro peso economico sul Pil.

Della questione se ne è occupato uno studio dell’Associazione Errori giudiziari. com, che da circa trent’anni, analizza ed elabora dati su questo delicato aspetto.

Dal 1990 al 2025 i casi registrati ed oggetto della ricerca sono stati 32.484.

La spesa dello Stato tra indennizzi e risarcimenti è impressionante: poco più di 1 miliardo di euro, in media circa 29 milioni di euro ogni anno tanti soldi andati in fumo per errori che mai hanno visto una responsabilità civile diretta di chi quell’errore lo ha commesso come rivela una fredda statistica basata sui numeri e non sulla casistica.

Occorre riconoscere che tutto questo denaro pubblico ha un grande effetto anche sull’economia poiché il costo di una giustizia che non funziona è di 40 miliardi di euro di Pil persi ogni anno, tra il 2% e il 5% della ricchezza prodotta, secondo quanto dice l’Ufficio studi di Confindustria.

Soldi degli italiani, soldi dei cittadini, del loro lavoro e delle loro tasse e non di chi esercita il dovere dell’azione penale.

Il 2022 è stato un anno nero poiché gli errori giudiziari sono stati 8 e l’esborso per le casse dello Stato è stato di 9 milioni e 951mila euro, oltre 7 volte in più rispetto all’anno precedente che costituiscono numeri sconvolgenti a cui vanno aggiunte le sentenze della Corte di Strasburgo, dove l’Italia eccelle per condanne relative alla violazione della vita familiare, della proprietà privata o per le violazioni dei diritti della difesa.

Da quanto innanzi esposto emerge che due sono gli aspetti che ne derivano:

il primo ricade sui troppi innocenti, ossia di chi, statistiche alla mano, paga o ha pagato un conto amaro con la legge che mai avrebbe dovuto pagare, come diremo infra;

il secondo, che ne consegue, sono gli alti costi in termini di indennizzi, che lo Stato deve giustamente sostenere per ristorare il danno con tutti i tempi morti che questo comporta e le difficoltà burocratiche.

Va, inoltre, sottolineato, sul punto, che chiunque potrebbe, suo malgrado, vivere l’amara esperienza di un errore giudiziario.

Le paure che prova chi è esposto in questa situazione sono tante come la paura per la lunghezza di un procedimento penale, anche solo alla definizione di un primo grado;

L’umiliazione della restrizione della libertà personale; la lettura del proprio nome sulle carte processuali, la forza che deve accompagnare lo sventurato fino alla fine dell’incubo vissuto.

E quando l’incubo termina con l’assoluzione del malcapiitato, chi può mai decidere in quale misura possa essere quantizzata in termini di risarcimento la sofferenza patita e la umiliazione vissuta ?

E quanto costa il tempo perso in attesa del verdetto assolutorio?

Il tempo è l’unica nostra risorsa, che se spesa male, anche se indennizzati, si perde comunque.

Quindi, se si perde la possibilità di poter vivere serenamente nessuno può essere risarcito in modo appropriato e soddisfacente.

E il Caso di Beniamino Zacheddu, tra i tanti, ce lo insegna appieno,33 anni in carcere da innocente (||).

La Vittima ha affermato in un’intervista “Ho ripreso dieci chili e finalmente mi sono curato occhi e denti. La fede mi ha aiutato”.

Il risarcimento: “Con quei soldi pagherò anzitutto l’avvocato. Poi vorrei aprire un caseificio”.

Il sorriso timido e gli occhi curiosi. Sono le prime cose che colpiscono di il malcapitato,60 anni, vittima del più grave errore giudiziario italiano. Quasi trentatré anni in carcere: fu arrestato che ne aveva ancora ventisei. Il 25 novembre di un anno fa gli sospendono la pena. Poi l’assoluzione, che chiude il processo di revisione.

Da allora, ha ripreso almeno dieci chili, si è operato di cataratta, si è occupato dei suoi denti perché gliene era rimasto solo uno.

E’ uno dei casi più rilevanti di malagiustizia, ma non l’unico, come diremo infra.

Pertanto, é giunta l’ora di pensare ad una riforma almeno per ciò che concerne la responsabilità diretta dei magistrati per gli Errori Giudiziari compiuti in danno di tanti malcapitati dovuti sf uns errsata applicazione dells normativa vigente.

Infine, in base alla cronaca quotidiana, le motizie evidenziano un sistema italiano che etichetta, forse troppo presto, di colpevolezza, chiunque venga coinvolto in una vicenda giudiziaria, esponendolo anche ad una facile e ripetuta gogna mediatica senza limiti (||).

  • La Gogna Mediatica

Occorre riconoscere che “è divenuta ormai opinione comune che la c.d. Gogna Mediatica contribuisca a generare un errore giudiziario”, come ha sostenuto, in maniera condivisibile Simona Musco (v. Ora il Csm dice basta: nuove regole per evitare la gogna mediatica su Il Dubbio,2026)

Le nuove Linee guida sulla comunicazione pet i Magistrati, varate di recente dal CSM, puntano a tutelare non solo la presunzione d’innocenza ma anche la repu- tazione delle persone coinvolte nelle inchieste.

Si tratta di operare una stretta efficace su conferenze stampa, fughe di notizie e narrazioni colpevoliste ante litteram in spregio al principio di innocenza che sorregge tutto il procedimento penale.

In tale direzione, il caso Garlasco ha mostrato plasticamente ciò che al Csm ormai considerano un problema strutturale: nell’ecosistema digitale l’indagine preliminare rischia di trasformarsi in una condanna reputazionale permanente, perché ormai la cronaca giudiziaria non è più soltanto informazione ma è divenuta un continuo di accuse, anticipazioni e atti segreti offerti al pubblico in tempo reale sui mass media

Si tratta, quindi, di Linee guida che puntano a un obiettivo che affianca e amplia la tutela della presunzione d’innocenza ponendo in evidenza la tutela della reputazione della persona, considerata la prima vittima potenziale di ogni esposizione mediatica legata a un’inchiesta.

La novità principale risiede nel superamento di una tutela incentrata esclusi- vamente sulla presunzione di non colpevolezza, che costituisce un principio costituzionale già rafforzato dalla legge Cartabia, per assicurare una protezione allargata della dignità individuale.

Nell’attuale sistema digitale, infatti, una notizia diffusa durante le indagini preliminari produce effetti reputazionali molto più rapidi e persistenti rispetto a un accertamento processuale che arriverà solo dopo anni (!!)

Da questa premessa deriva la scelta del CSM di stabilire che la comunicazione istituzionale debba essere non solo rispettosa della presunzione di non colpevo- lezza, ma anche vera, necessaria, proporzionata, riparabile e aggiornata con l’esito delle indagini.

L’obiettivo è evitare che la provvisorietà della fase investigativa provochi una compromissione irreversibile dei diritti della persona.

Il profilo più innovativo delle nuove Linee guida risiede proprio nel concetto di “riparabilità” che sottintende la necessità di configurare una responsabilità del Magistrato da colmare con una apposita Legge.

Se la Circolare emanata nel 2018 prevedeva già la correzione di informazioni errate, oggi si introduce il dovere di aggiornare la notizia in base agli sviluppi del procedimento.

Qualora l’ipotesi investigativa iniziale venga meno o muti di segno, il Magistrato deve renderlo pubblico in modo tempestivo, visibile e simmetrico rispetto all’informazione iniziale.

Si tratta di una scelta doverosa che risponde direttamente alla logica della protezione reputazionale poiché l’ipotesi accusatoria va corretta pubblicamente se non aggiornata a tutela dell’indagato.

Anche il lessico usato è importante: indagato e imputato non vanno rappre- sentati all’Opinione pubblica come colpevoli prima dell’accertamento definitivo della responsabilità ex art 27 della Costituzione e ogni riferimento alla colpevo-lezza, tranne che nelle sentenze, deve rimanere confinato entro i limiti stretta- mente necessari a giustificare l’adozione del provvedimento stesso.

La circolare del CSM rafforza, inoltre, il divieto di pubblicazione, anche per estratto, di atti coperti da segreto e richiama il rispetto del segreto investiga-tivo che deve presiedere tutte le indagini.

In particolare i comunicati stampa, come pure le conferenze stampa, devono rappresentare uno “strumento eccezionale”, solo in casi particolari per “raffor zare l’idea di una comunicazione impersonale, sobria, controllabile e non esposta a forme di enfasi o spettacolarizzazione”.

Da qui scaturisce la scelta di escludere il PM titolare del fascicolo dalla comuni- cazione pubblica.

In definitiva, la comunicazione giudiziaria diventa in tal modo “un’attività istituzionale soggetta a regole e responsabilità consapevole che ogni atto conti nua a vivere a tempo indeterminato nello spazio digitale”, come afferma la Musco.

Viene esplicitamente vietata dal CSM la costruzione di canali informativi privilegiati e la personalizzazione delle informazioni, così come l’espressione di opinioni personali o giudizi di valore su persone o eventi.

Tra i doveri del Magistrato figura il rispetto della vita privata e familiare, con particolare attenzione ai minorenni, ai testimoni, alle vittime e ai terzi estranei al processo, al fine di evitare forme di vessazione mediatica.

Occorre anche rispettare il diritto di difesa, al giusto processo e il diritto dell’imputato a non apprendere dalla stampa quanto dovrebbe essergli comu- nicato formalmente.

Infine, le Linee guida chiariscono che l’informazione non deve mai interferire con le investigazioni o con l’esercizio dell’azione penale.

In particolare, va evitato, specialmente nei casi in cui l’indagine si fondi su ragionamenti indiziari, ogni tipo di narrazione idonea a determinare nel pubblico la convinzione della colpevolezza dei soggetti coinvolti.

Il risultato è un quadro regolamentare che cerca di riportare l’equilibrio tra il diritto di cronaca e i diritti della persona, richiamando l’Amministrazione della giustizia alla responsabilità verso gli effetti sociali del proprio operato con la speranza che la gogna mediatica, un giorno, diventi un lontano ricordo.

  • L’Errore Giudiziario

Ciò posto, va precisato quale sia il vero fondamento dell’errore giudiziario al di là di affermazioni poco apprezzabili.

Si tratta di qualcosa che deflette dalla norma, con una dimensione quantitativa residua rispetto alla totalità dei casi (come lo definisce A. Barbano per Il Dubbio del 14/12/2024).

Anche a volerlo confinare entro il perimetro dell’ingiusta detenzione - e cioè ai trentamila casi negli ultimi trent’anni, mille all’anno, per una spesa complessiva di un miliardo di euro in risarcimenti pagati dallo Stato - un fenomeno di questa entità non si può definire eccezionale e residuale.

Tuttavia, va sottolineato che i mille errori giudiziari certificati all’anno costituiscono solo la punta dell’iceberg, in un Paese dove il 40 % degli imputati viene assolto dal Giudice di primo grado dopo un calvario giudiziario mediamente superiore ai quattro anni, fatto di indagini, intercettazioni, interrogatori, interdizioni e arresti.

Ciascuna di queste attività investigative è produttiva di un danno alla libertà, alla reputazione, alla morale, e alla salute del presunto colpevole nella stragrande maggioranza dei casi non è deliberato alcun risarcimento del danno (||).

In questi casi non è lecito parlare di errore, perché il processo continua a essere considerato non un’estrema ratio, ma il modo più attendibile per accertare la verità.

Un secondo motivo per non utilizzare il paradigma dell’errore è che l’errore comporta l’accertamento di una responsabilità.

E che qualcuno paghi per l’errore commesso.

Ma nel Nostro Paese non è così (||).

Non hanno pagato i Magistrati che perseguirono Enzo Tortora e ne ottennero una condanna a dieci anni di carcere in primo grado, salvo poi veder ribaltato il verdetto in appello.

Tant’è vero che mai il caso Tortora è stato considerato dalla giustizia italiana un errore giudiziario, ma piuttosto l’esito di una normale dialettica processuale.

Nessuno ha pagato e mai pagherà per Rocco Femia, ex sindaco di Marina di Gioiosa rimasto cinque anni in carcere per concorso esterno mafioso e poi assolto, per Marco Sorbara, consigliere regionale della Valle D’Aosta un anno in carcere e due ai domiciliari con la stessa accusa prima dell’assoluzione, per Carolina Girasole, Sindaco di Isola di Capo Rizzuto arrestata, tre volte assolta e tuttavia portata in giudizio per sette anni da un PM che non si rassegnava al verdetto con cui le Corti valutavano come prove di innocenza i suoi indizi di colpevolezza.

Perché in Italia l’errore non si paga (||)

E non parliamo ovviamente di una responsabilità penale, che i garantisti consi- derano inadeguata al caso, e neanche di una civile, che, nonostante le battaglie radicali, non è stata mai incardinata nel nostro Paese in maniera effettiva, e neanche di una disciplinare, posto che presupporrebbe un Csm indipendente e autorevole.

Non resta che affidarsi alla responsabilità professionale, connessa al merito della conduzione dell’azione penale.

Invero, tale definizione era stata introdotta dalla guardasigilli Marta Cartabia, con il fascicolo del Magistrato e la valutazione statistica dell’esito dei provve- dimenti, ma, successivamente, è stata sostituita dal Guardasigilli Nordio con i test a campione e valutazioni incrociate, in cui tutti alla fine approdano a un curriculum di eccellenza.

Tutto quanto affermato serve per ribadire che l’andazzo della giustizia italiana non è figlio dello errore, ma piuttosto di una tragica ordinarietà che deriva da una specifica, diffusa, condivisa e impunita distorsione delle regole, oppure in un altrettanto specifico, diffuso, condiviso e impunito abuso delle deroghe, di cui sono pieni i codici.

Alcuni esempi possono aiutarci a comprendere.

In primis, vanno ricordate le regole per un uso della custodia cautelare bjt dovrebbero essere rigorose e limitate alla stretta necessità.

La stessa Cassazione le ha ulteriormente tipizzate, specificando che il pericolo deve essere concreto e attuale.

Sarebbe stata utile l’adozione del GIP Collegiale come correttivo ma al momento è stato rinviato dal Guardasigilli.

Allo stesso modo va considerata la legislazione sulle intercettazioni che è altrettanto rigorosa a parole, pretendendo che il ricorso a questo strumento così invasivo delle libertà individuali sia connesso all’esistenza di indizi gravi di reato e sia indispensabile all’accertamento degli stessi. E non solo.

Occorrerebbe, invece, che tutti gli altri rimedi investigativi siano stati inutil- mente percorsi prima di richiedere le intercettazioni mentre accade anche qui il contrario.

Un terzo esempio riguarda l’uso e l’abuso dei pentiti, le contrattazioni private che si aprono tra costoro e le procure in una zona grigia delle indagini.

Le confessioni a comando, collegate a promesse di vantaggi penitenziari, continuano a essere causa di tanti “falsi positivi”, cioè di tante accuse inventate di sana pianta che talvolta salgono attraverso il processo, salvo poi cadere in secondo o in terzo grado, quando il “falso positivo” ha già prodotto i suoi danni.

Non a caso per la Giustizia americana sono definiti come “professional penitents”, ossia figure prezzolate in cerca di benefici alternativi alla deten- zione.

Anche in questo caso la legge è stringente e impone che le confessioni avven- gano in maniera spontanea ed entro i sei mesi dall’inizio della collaborazione con la giustizia.

Nondimeno la Cassazione ha derogato anche a tale principio, sostenendo che il limite temporale non vale per le notizie di reato apprese de-relato, cioè per sentito dire, con tutti i limiti derivanti.

In definitiva, l ’errore giudiziario altro non è che un sistema erroneo, perché distorsivo rispetto alla finalità per cui è stato concepito dalla Costituzione e cioè l’accertamento dei reati.

In realtà l’azione penale è venuta, strada facendo, assumendo tre funzioni diverse e più ampie nel nostro Paese:

la prima riguarda la lotta alla criminalità, con l’effetto di imporre una logica di risultato perfino alla terzietà del giudice; la seconda riguarda il controllo della moralità pubblica e la bonifica della classe dirigente; la terza riguarda l’obiettivo di estendere i diritti in nome di una giustizia che spesso sopravanza e la legge.

  • Conclusioni

Per concludere, l’errore giudiziario costituisce il prezzo di queste tre tendenze, un effetto collaterale pagato dal singolo indagato in nome di un obiettivo collettivo che s’impone, facendo strame di tutti i sani principi su cui dovrebbe fondarsi un diritto penale liberale e, in primo luogo, il principio di proteggere l’innocente mentre in un sistema in cui questi è diventato un presunto colpevole, non può più parlarsi di un errore da risarcire.

Il Parlamento ha riaperto i suoi lavori dopo la pausa estiva e si ricomincia a discutere.

“Alla ripresa dei lavori presenteremo una proposta di legge che preveda risarcimenti per i cittadini vittime di malagiustizia”, preannuncia il Deputato Enrico Costa. E aggiunge: “Adesso, per il Parlamentare, la normativa vigente contempla risarcimenti per ingiuste detenzioni o errori giudiziari. Noi vogliamo allargare i casi in cui lo Stato riconosca un ristoro ad un cittadino innocente a cui, ad esempio, è stato inibito l’esercizio di una professione, o che ha visto la sua azienda depauperata dopo un sequestro, o ha subìto ingiustamente altre misure cautelari”.

Inoltre, afferma ancora il Deputato, “prevediamo un risarcimento anche per il cittadino che non ha avuto restrizioni ma ha comunque dovuto affrontare per anni un processo che non sarebbe dovuto mai iniziare perché un processo, per un innocente, è una pena, anche quando finisce con l’assoluzione”.

Nello specifico, i risarcimenti per le vittime di malagiustizia potranno partire da una pur limitata base normativa già vigente, vale a dire il rimborso per le spese legali agli “assolti con formula ampiamente liberatoria”.

Il Fondo che assicura un recupero almeno parziale degli esborsi sostenuti dagli innocenti per la propria difesa penale esiste dal 2021, grazie a un’iniziativa dello stesso Deputato che ha avuto un rodaggio faticoso, ma dopo un paio di annualità in cui le domande di rimborso e le risorse erogate da via Arenula erano rimaste incagliate a un livello molto basso, nel 2024 e nel 2025 il dicastero guidato da Carlo Nordio ha potuto conseguire una maggiore adesione al beneficio.

Certo, la possibilità di vedersi ristorate non solo le spese legali in senso stretto ma la pena stessa sofferta per la condizione di imputato innocente ha tutte le carte in regola per raggiungere, tra i potenziali beneficiari, un successo assai maggiore.

Infine, il Parlamentare auspica che anche Palazzo Madama approvi la legge che ha istituito la giornata dedicata alle vittime degli errori giudiziari anche se “Una parte della magistratura nega ancora l’errore giudiziario e lo tratta come un fisiologico effetto collaterale, invece l’approvazione definitiva di questa norma sarebbe un passo avanti culturale per far capire che lo Stato riconosce i casi di malagiustizia”.

Sarà possibile in questo scorcio di Legislatura? Basta crederci….

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