Licenziamento “ritorsivo” e onere della prova

Cassazione n. 1514 del 25 gennaio 2021.
Licenziamento “ritorsivo” e onere della prova

Come noto, in tema di licenziamento nullo in quanto “ritorsivo”, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto occasione di fissare negli alcuni punti fermi, che possiamo definire un vero e proprio procedimento logico giuridico e una ripartizione dell’onere probatorio, cui il Giudice di merito dovrà attenersi, in ogni giudizio avente ad oggetto siffatta domanda.

Lunedi 1 Marzo 2021

Con orientamento consolidato e risalente nel tempo gli Ermellini hanno affermato che, in tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 cod.civ. deve essere determinante.

Per essere “determinante” il motivo illecito deve essere non solo l'unica effettiva ragione di recesso, ma deve anche essere esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto deve risultare insussistente nel riscontro giudiziale.

Ciò vuol dire che per verificare la esistenza del licenziamento ritorsivo, ed applicare le tutele di cui all’art. 18 comma 1 L. n. 300/1970, prima di verificare ed accertare i fatti allegati dal lavoratore, occorre previamente accertare che non sussistano le causali poste formalmente (o non) a fondamento del licenziamento (Cass. n. 9468 del 2019; cfr. altresì Cass. n. 23583 del 2019).

E qui subentra una prima riflessione sulla ripartizione dell’onus probandi.

Come noto, l’art. 2097 cc definisce l'onere della prova come quel principio logico-argomentativo in base al quale chi vuole dimostrare l'esistenza di un fatto in giudizio, ha l'obbligo di fornire le prove per l'esistenza del fatto stesso.

Applicando la regola generale al più specifico settore dei licenziamenti, se un datore di lavoro allega uno specifico motivo di licenziamento, e il lavoratore sostiene che esso sia solo formale e non veritiero perché in verità nasconde un motivo illecito accade che:

Il datore dovrà fornire prova della esistenza del motivo lecito formalmente addotto;

qualora ciò non avvenga, o venga acquisito in giudizio la prova che esso non esiste, allora il lavoratore dovrà fornire piena prova della esistenza del motivo illecito, e che esso sia stato determinante ed esclusivo.

Il motivo illecito può ritenersi esclusivo e determinante quando il licenziamento non sarebbe stato intimato se esso motivo non ci fosse stato e, quindi, deve costituire l'unica effettiva ragione del recesso, indipendentemente dal motivo formalmente addotto.

L'esclusività sta a significare che il motivo illecito può anche concorrere con un motivo lecito, ma solo nel senso che quest'ultimo sia stato formalmente addotto, ma poi non rinvenuto come sussistente nel riscontro giudiziale.

Il giudice, una volta riscontrato che il datore di lavoro non abbia assolto gli oneri su di lui gravanti e riguardanti la dimostrazione ad esempio del giustificato motivo oggettivo, procede alla verifica delle allegazioni poste a fondamento della domanda del lavoratore di accertamento della nullità per motivo ritorsivo, il cui positivo riscontro giudiziale dà luogo all'applicazione della più ampia e massima tutela prevista dal primo comma dell'art. 18 I. n. 300/70.

Nel caso di cui la Suprema Corte si era occupata, il Giudice di secondo grado aveva accertato la ricorrenza di una ristrutturazione organizzativa determinata dall'esigenza di ridurre i costi delle attività gestite dal Datore di Lavoro (vista "l'esistenza a partire dal 2006 di un passivo di bilancio di diverse centinaia di migliaia di euro" che "nell'anno 2008 aveva superato il milione di euro") e tale da integrare legittimamente il presupposto dettato dall'art. 3 della legge n. 604 del 1966.

Il riscontro di effettività ha correttamente riguardato la scelta aziendale di sopprimere il posto di lavoro occupato dalla Lavoratrice e la verifica del nesso causale tra soppressione del posto e le ragioni dell'organizzazione aziendale addotte a sostegno del recesso.

Dichiarato pertanto legittimo il licenziamento sulla base di motivi addotti, e che essi non erano puramente formali, ma sostanziali e provati, una volta accertata la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo di recesso, si è correttamente ritenuto superfluo indagarne il carattere ritorsivo allegato dal lavoratore in quanto esso sarebbe stato completamente mancante del requisito determinante dell'efficacia esclusiva, come sopra detto.

Il Supremo Collego ha anche colto l’occasione per soffermarsi sulla annosa questione delle c.d. “ragioni inerenti l’attività produttiva” che legittimerebbero il giustificato motivo oggettivo di licenziamento e che in chiusura meritano di essere sinteticamente riportate per completezza.

La ragione inerente all'attività produttiva (art. 3 legge n. 604 del 1966) è quella che determina un effettivo ridimensionamento riferito alle unità di personale impiegate in una ben individuata posizione lavorativa, a prescindere dalla ricorrenza di situazioni economiche sfavorevoli o di crisi aziendali (cfr. Cass. n. 25201 del 2016, Cass. n. 10699 del 2017, Cass. n. 24882 del 2017).

La modifica della struttura organizzativa che legittima l'irrogazione di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo può essere colta sia nella esternalizzazione a terzi dell'attività a cui è addetto il lavoratore licenziato, sia nella soppressione della funzione cui il lavoratore è adibito (Cass. n. 21121 del 2004, Cass. n. 13015 del 2017, Cass. n.24882 del 2017) sia nella innovazione tecnologica che rende superfluo il suo apporto, sia nel perseguimento della migliore efficienza gestionale o produttiva o dell'incremento della redditività.

Il tutto, fermo restando, da una parte, la non sindacabilità dei profili di congruità ed opportunità delle scelte datoriali ma, dall'altra, il controllo sulla effettività e non pretestuosità della ragione concretamente addotta dall'imprenditore a giustificazione del recesso nonché sul nesso causale tra l'accertata ragione e l'intimato licenziamento.

La Corte ha concluso precisando che l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa (cfr. Cass. n. 25201 del 2016 e da ultimo Cass. n. 3819 del 2020).

Se però il recesso fosse motivato dall'esigenza di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese di carattere straordinario, ed in giudizio se ne accerti in concreto, l'inesistenza, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità e la pretestuosità della causale addotta.

Massima: Il licenziamento è nullo per motivo ritorsivo allorquando lo stesso “costituisce l’unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale. Il motivo illecito può ritenersi esclusivo e determinante quando il licenziamento non sarebbe stato intimato se esso non ci fosse stato, e quindi deve costituire l’unica effettiva ragione del recesso, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. L’esclusività sta a significare che il motivo illecito può concorrere con un motivo lecito, ma solo nel senso che quest’ultimo sia stato formalmente addotto, ma non sussistente nel riscontro giudiziale”.

Allegato:

Cassazione civile sentenza n.1514 2021

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