In data 10 marzo 2016 la Camera ha approvato il ddl di “Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile”; il provvedimento è ora all'esame del Senato.
Lunedi 14 Marzo 2016 |
Tanti i settori di intervento della ennesima riforma del processo civile, tesa, secondo quanto preannunciato dal Ministero, a “riformare organicamente il processo civile secondo parametri di maggior efficienza e specializzazione”:
a) maggiori competenze al Tribunale delle Imprese;
b) istituzione del Tribunale per la Famiglia, che avrà competenza su tutta la materia che riguarda i minori, la persona e la famiglia;
c) soppressione del c.d. rito Fornero e introduzione della negoziazione assistita nelle controversie di lavoro;
d) processo di primo grado più “snello”, riduzione dei termini per proporre appello e ricorso per cassazione, e soppressione del termine lungo per le impugnazioni;
e) maggior rigore per il filtro in appello, che viene esteso anche ai provvedimenti emessi a conclusione dei procedimenti sommari di cognizione;
f) introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, da attuarsi anche nell’ambito della tecnica di redazione e della misura quantitativa degli atti stessi;
g) procedure esecutive più veloci, con la previsione di un numero massimo di esperimenti di vendita (max n.4, con un ultimo esperimento a prezzo libero), prevedendo che in mancanza di offerte il G.E. dichiari la chiusura anticipata del processo esecutivo;
h) modifiche alla procedura per decreto ingiuntivo, con la previsione che al ricorso sia sufficiente allegare le fatture corredate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante l'annotazione delle stesse nelle scritture contabili del creditore; ulteriore riduzione e semplificazione dei riti speciali;
i) adeguamento delle norme processuali al PCT e previsione di un testo unico in materia, obbligo per gli avvocati di notificare via PEC gli atti quando il destinatario sia una impresa o un professionista;
In attesa dell'eventuale approvazione definitiva del disegno di legge, qui di seguito le disposizioni più rilevanti in tema di modifiche al giudizio di primo grado:
1) valorizzazione del tentativo di conciliazione e la proposta di conciliazione del giudice ex artt. 185 e 185 bis c.p.c.: il ddl prevede che la mancata comparizione personale delle parti o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscano comportamento valutabile dallo stesso ai fini del giudizio;
2) introduzione del rito semplificato di cognizione di primo grado: obbligatorio per le cause in cui in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, escluse le controversie di lavoro; esclusa la possibilità per il giudice di disporre il passaggio al rito ordinario;
3) facoltà del giudice, nel rispetto del contraddittorio, di fissare termini perentori per la precisazione o modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni e per l'indicazione dei mezzi di prova (n.d.r.: deposito e scambio di memorie ex art. 183 VI° comma c.p.c.);
4) il ddl prevede che all'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e trattazione, il giudice, se ritiene la causa matura per la decisione senza necessità di assumere prove, rimette le parti davanti al collegio, e medesimo iter se debba essere decisa una questione preliminare;
5) in punto di spese di lite, il testo del ddl prevede che, se la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio in mala fede, il giudice la condanna al pagamento di una somma in favore della controparte tra il doppio e il quintuplo delle spese legali liquidate; in caso di mala fede o colpa grave, è previsto che il giudice condanni la parte soccombente al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, tra il doppio e il quintuplo del contributo unificato versato.