Fatture per operazioni inesistenti e pratiche abusive.

Fatture per operazioni inesistenti e pratiche abusive.

Secondo la Corte di giustizia, il disconoscimento della detrazione dell’IVA versata a monte da parte del soggetto passivo presuppone la prova da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’esistenza di un indebito vantaggio fiscale conseguito dalle parti dell’operazione.

Giovedi 12 Settembre 2019

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fornito un chiarimento essenziale per la corretta applicazione della disciplina dell’IVA in materia di fatture per operazioni inesistenti, in occasione della pronuncia pregiudiziale resa lo scorso 10 luglio 2019 nel caso C-273/18, Sia Kursu zeme.

La fattispecie oggetto del ricorso pregiudiziale alla Corte riguardava una catena di cessioni di beni, con la peculiarità che la consegna fisica in Lettonia dei beni acquistati dall’ultimo acquirente della catena di operazioni successive era avvenuta da parte della società lituana a monte della catena e non già da quella lettone emittente la fattura.

Solo su tale presupposto l’Amministrazione finanziaria lettone ha contestato la natura artificiale delle suddette cessioni successive, che l’ultimo acquirente non poteva ignorare. Di conseguenza, ha ritenuto che la cessione di beni tra le parti formali del contratto non fosse mai avvenuta e che la società accertata avesse in realtà acquistato i beni in causa direttamente dalla società lituana a monte della catena, qualificando pertanto gli acquisti in questione come “acquisti intracomunitari” e quindi rettificando l’IVA dovuta, per effetto della riduzione della corrispondente IVA versata a monte dalla stessa società.

L’accertamento veniva dunque impugnato dalla società con esito negativo sia in primo che secondo grado, sicché a fronte del ricorso per cassazione proposto la Corte Suprema della Lettonia poneva la seguente questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE: 

«Se l’articolo 168, lettera a), della direttiva [IVA] debba essere interpretato nel senso che osta al divieto di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto [versata a monte] qualora tale divieto si basi unicamente sul coinvolgimento consapevole del soggetto passivo nel concepire operazioni simulate, ma non venga indicato in che modo dalle specifiche operazioni sia risultato un pregiudizio a danno dell’Erario – per il mancato pagamento dell’IVA o come richiesta indebita di rimborso di detta imposta – rispetto ad una situazione nella quale le operazioni fossero state concepite conformemente alle loro reali circostanze».

 In sostanza, si trattava di sapere se l’articolo 168, lettera a), della direttiva IVA dovesse essere interpretato nel senso che deve essere reputata sufficiente al fine di constatare l’esistenza di una pratica abusiva (ad opera del soggetto passivo o delle altre persone coinvolte in una catena di operazioni di vendita successive), idonea a negare il diritto alla detrazione dell’IVA, la circostanza che il soggetto passivo al termine di una catena di cessioni sia entrato in possesso dei beni nel deposito di una persona facente parte di tale catena, diversa dalla persona che compare quale fornitore nella fattura. Ovvero se sia anche necessario dimostrare quale sia l’indebito vantaggio fiscale di cui avrebbero beneficiato il soggetto passivo o le altre persone coinvolte nella catena di operazioni.

In merito a tale questione la Suprema Corte ha ricordato innanzitutto che il diritto dei soggetti passivi di detrarre l’IVA dovuta o versata a monte per i beni acquistati e per i servizi loro prestati costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA istituito dalla normativa dell’Unione, e “pertanto, è compito delle autorità e dei giudici nazionali negare il beneficio del diritto a detrazione ove sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che lo stesso diritto è invocato fraudolentemente o abusivamente (v. sentenza del 13 febbraio 2014, Maks Pen, C-18/13, EU:C:2014:69,punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

Più in particolare, puntualizza la Corte che l’accertamento di una pratica abusiva in materia di IVA richiede la sussistenza di due condizioni:

 1)  da un lato, è necessario che “le operazioni di cui trattasi, nonostante l’applicazione formale delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della direttiva IVA e della normativa nazionale di trasposizione, abbiano come risultato l’ottenimento di un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all’obiettivo perseguito da dette disposizioni” e

2) dall’altro, che “da un insieme di elementi oggettivi risulti che lo scopo essenziale delle operazioni di cui trattasi si limita all’ottenimento di tale vantaggio fiscale” (v. sentenza del 17 dicembre 2015, WebMindLicenses, C-419/14, EU:C:2015:832, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

Sulla base di tale definizione di abuso di diritto in materia di IVA, la Corte ha ritenuto che il fatto che si riceva un bene direttamente da parte di un soggetto diverso da colui che emette la fattura “non è necessariamente la conseguenza di un occultamento fraudolento del reale fornitore e non costituisce necessariamente una pratica abusiva, ma può avere altre motivazioni

In particolare, nell’ipotesi di vendite successive riguardanti i medesimi beni è ben possibile che questi siano trasportati direttamente dal primo venditore, cosicché a fronte di due cessioni si verifica un solo trasporto dei beni.

Pertanto, per aversi un abuso, conclude la Corte, è necessario che l’Amministrazione dimostri l’indebito vantaggio fiscale di cui il soggetto passivo avrebbe beneficiato e che tale indebito vantaggio costituisca l’obiettivo reale ed esclusivo dell’operazione posta in essere.

 Nel caso esaminato, è evidente che l’Amministrazione finanziaria non ha fornito elementi di prova circa l’esistenza di tali elementi, ed in particolare non ha fornito la prova dell’indebito vantaggio fiscale conseguito dal soggetto passivo (o dalle altre parti) quale scopo reale ed esclusivo della catena di cessioni successive, non essendo a ciò sufficiente la prova che il beni oggetto di cessione siano stati consegnati da un soggetto diverso dal fornitore emittente della fattura.

 Ne deriva dunque che in assenza di prova di una pratica abusiva nel senso sopra specificato, il cui onere probatorio grava sull’Amministrazione finanziaria, non può essere negato al soggetto passivo il diritto alla detrazione dell’IVA dovuta o versata a monte per gli acquisti dallo stesso effettuati

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