Come è noto, ai sensi dell’art. 21 del decreto IVA, così come modificato dagli articoli 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e 12-ter, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con riferimento alle fatture emesse dal 1° luglio 2019, è possibile emettere la fattura entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6" (comma 4, primo periodo).
Nel caso in cui il dodicesimo giorno sia sabato o sia un festivo, l’obbligo dell’invio della fattura slitta al primo giorno lavorativo successivo alla scadenza?
La questione è stata esaminata dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 129 del 14 maggio 2020 all’istanza di interpello ad essa formulata da un contribuente.
IL CASO: Un contribuente aveva trasmesso in data 13 gennaio 2020 al sistema d'interscambio (SdI) delle fatture datate 31 dicembre 2019 e, quindi, oltre i dodici giorni successivi previsti dall'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, meglio conosciuto come Decreto IVA.
Ciò in quanto il dodicesimo giorno era festivo. Il contribuente riteneva non sanzionabile il suo comportamento in quanto la trasmissione delle fatture elettroniche tramite SdI è un adempimento telematico che deve essere assolto entro il "primo giorno lavorativo successivo" nel caso in cui i dodici giorni entro i quali va emessa la fattura scadano in un giorno festivo.
In virtù di tale comportamento, il contribuente depositava istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate chiedendo se lo stesso fosse o meno sanzionabile.
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Con la risposta all’interpello, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto sanzionabile il comportamento del contribuente sulla scorta delle seguenti osservazioni:
1.con la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, la stessa Agenzia delle Entrate ha chiarito che la facoltà di emettere la fattura entro dodici giorni riguarda tutte le fatture, comprese quelle elettroniche veicolate tramite SdI;
2. nel documento deve essere indicata la data dell'operazione mentre la data di emissione è valorizzata direttamente dallo SdI all'atto della trasmissione del file al sistema;
3. la mancata o tardiva emissione della fattura nel suddetto termine, anche della non tempestiva trasmissione allo SdI, è soggetta alle sanzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
4. l'obbligo di emissione della fattura (analogica o elettronica) non rientra tra gli adempimenti ai quali si applica la disposizione di cui all'articolo 7, lettera h), del decreto-legge n. 70 del 2011, secondo cui "i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico -finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo";
5. la suddetta disposizione si applica solo agli adempimenti che il contribuente deve assolvere nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
6.la fattura (analogica o elettronica), è destinata alla controparte contrattuale affinché quest'ultima possa esercitare alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (detrazione dell'IVA e deduzione del costo).