La notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia dell'imputato anziché al domicilio eletto non determina la nullità.
In tal senso si è espressa la Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1795/2024.
Lunedi 25 Marzo 2024 |
Il caso: La Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Massa, nel procedimento a carico di Tizio, imputato per i reati di lesioni aggravate dai futili motivi e violenza privata commessi ai danni della moglie, escludeva l'aggravante di cui all'articolo 61, comma primo, n. 1 cod. pen., richiamato dall'art. 577 cod. pen., e ritenuto più grave il reato di violenza privata, riduceva la pena, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Tizio ricorre in Cassazione, deducendo come primo motivo la violazione della legge processuale e, nello specifico, la nullità del decreto di citazione notificato all'imputato per l'udienza in Corte d'appello: il ricorrente evidenziava:
a) di aver eletto domicilio in Massa, frazione Marina, in una determinata via e che, invece, il tentativo di notifica del decreto di citazione era stato effettuato sempre in Marina di Massa, ma in altra via;
b) il decreto di citazione era stato quindi notificato al difensore di fiducia, ma siffatta notifica intanto avrebbe potuto essere validamente effettuata solo ove successiva all' infruttuosa notifica all'imputato nel corretto domicilio dichiarato.
Per la Suprema Corte, il motivo è inammissibile, per le seguenti ragioni:
a) la notifica del decreto di citazione a giudizio per il giudizio in appello, conseguente, come nel caso di specie, a una regolare partecipazione informata al processo di primo grado, effettuata all'imputato in un luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve essere dedotta entro i termini decadenziali stabiliti dall'art. 182 cod. proc. pen. salvo che l'irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal ultimo caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen.;
b) nel caso di specie, non ricorre tale ultima ipotesi in quanto, essendo avvenuta la notifica presso il difensore di fiducia dell'imputato, si presume la circolazione delle informazioni tra imputato e difensore e il ricorrente non ha minimamente indicato le ragioni per cui la notifica sia stata in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte sua, pur essendo stata diretta al difensore di fiducia
c) conformemente a quanto affermato dalle Sezioni Unite deve dunque ritenersi che, ove il ricorso non indichi specificamente le ragioni di tale inidoneità assoluta in concreto della notifica irrituale a determinare la conoscenza effettiva del giudizio in appello, e ove non risultino dagli atti elementi dai quali il Collegio possa giungere autonomamente a tale conclusione, la denuncia del vizio relativo alla sussistenza di un'ipotesi di nullità assoluta è affetta da genericità;
d) pertanto la dedotta nullità deve qualificarsi a regime intermedio ed essa, pertanto, avrebbe dovuto essere eccepita tempestivamente dal difensore nel giudizio di appello, tenuto nelle forme nel rito camerale non partecipato, tramite o la richiesta di trattazione orale o con una memoria.