Amianto: nuove norme per proteggere la salute dei lavoratori Ue

Amianto: nuove norme per proteggere la salute dei lavoratori Ue

Le disposizioni. se osservate da tutti gli Stati membri e dai governi locali, dovrebbero contribuire a prevenire i casi di tumore professionale, in linea con il piano europeo di lotta contro il cancro. Ricordiamo che il 78% dei tumori professionali riconosciuti negli Stati dell'UE è legato all'esposizione alle fibre di amianto.

Giovedi 12 Ottobre 2023

In data 3 ottobre è stata approvata, dal Parlamento europeo, la direttiva1 che prevede il rafforzamento della protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione all'amianto.

Il limite obbligatorio di esposizione professionale ( OEL), sarà ridotto da 0,01 di fibre di amianto per centimetro cubo ( dieci volte più basso di quello attuale, cioè), valore limite che entrerà immediatamente in vigore ( dopo l' adozione del Consiglio europeo e la pubblicazione sulla GUCE).

Entro sei anni dall'entrata in vigore della direttiva, i Paesi UE dovranno dotarsi di un sistema tecnologico in grado di rilevare anche le fibre, con la possibilità, facoltativa, di abbassare il livello a 0,002 fibre di amianto per centimetro cubo ( in questo caso, escluse le fibre sottile) o a 0,01 fibre di amianto per centimetro cubo ( incluse le fibre sottili).

Sono, inoltre, previsti interventi finalizzati a garantire una concreta protezione dei lavoratori: in primo luogo, corsi di alta formazione sì da renderli edotti di tutti gli strumenti a disposizione per la loro tutela. Gli indumenti adoperati nello svolgimento dell'attività lavorativa dovranno essere puliti in modo sicuro attraverso una procedura di decontaminazione e sarà obbligatorio indossare ( così come per i datori di lavoro sarà obbligatorio predisporre e mettere a disposizione), dispositivi di respirazione e di protezione individuale.

Si richiede che prima dell'inizio dei lavori di demolizione, di manutenzione e di ristrutturazione in locali costruiti in spregio dell'attuale normativa, i datori di lavoro debbano preventivamente informarsi della eventuale presenza di materiali contenenti fibre di amianto. Obbligo che si affianca (non lo sostituisce!), a quello imposto dalla direttiva 89/391/CEE circa la valutazione dei rischi.

Nel nostro ordinamento, la L. n. 257/1992 vieta “l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione” di amianto e di prodotti che lo contengono. Ciononostante, le mappature per individuare la fibra minerale presente sul nostro territorio risultano, dopo oltre trent'anni dall'entrata in vigore della succitata legge, incomplete e, di conseguenza, le bonifiche procedono a rilento.

1 Di modifica alla precedente in materia, 2009/148.


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