Con la sentenza del 09/08/2011 n. 17127 la Corte di Cassazione affronta una particolare questione in materia di caparra, prendendo le mosse da una decisione della Corte di Appello di Trieste, che aveva escluso, in un caso di compravendita di autoveicolo, che tra le parti fosse stato stipulato un valido contratto di caparra e pertanto aveva negato all'acquirente il diritto di ricevere il doppio della caparra per inadempimento della società venditrice.
Il giudice di secondo grado era giunto a tale conclusione in quanto, nel caso di specie, l'acquirente aveva consegnato al venditore un assegno che poi non era stato posto all'incasso, e, pertanto, non essendo il denaro mai uscito dalla disponibilità dell'acquirente, non si era mai verificata quella "traditio" che caratterizza il contratto di caparra, inteso quale contratto avente natura reale.
La Corte di Cassazione, nell'esaminare i motivi del ricorso depositato dall'acquirente, da un lato ha ribadito il principio secondo cui la caparra confirmatoria costituisce un contratto che si perfeziona con la consegna che una parte fa all'altra di una somma di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili, ma dall'altro ha anche precisato che "la caparra può ben essere costituita mediante la consegna di un assegno bancario.....allorquando il venditore accetti la dazione della caparra con assegno bancario, è suo onere quello di porre all'incasso il titolo; se omette di riscuotere l'assegno, il mancato buon fine dell'assegno bancario è riferibile unicamente al comportamento del prenditore".
In definitiva, la Suprema Corte enuncia il principio per cui, quando la caparra è costituita da un assegno bancario, il comportamento del prenditore del titolo che, dopo aver accettato l'assegno, non lo pone all'incasso e non lo restituisce all'acquirente, è contrario a correttezza e buona fede e, di conseguenza, sorgono a carico del prenditore gli obblighi propri della caparra, nel senso che ove risulti inadempiente all'obbligazione a cui si riferisce la caparra, egli deve essere condannato al pagamento di una somma pari al doppio di quella indicata nell'assegno.