Pubblicato il Nuovo Tasso di Interesse Legale per il 2011

A decorrere dal 1° gennaio 2011 gli interessi legali aumentano di mezzo punto.
Pubblicato il Nuovo Tasso di Interesse Legale per il 2011
Il valore č stato stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto del 7/12/2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 15/12/2010.
Sabato 18 Dicembre 2010

Dopo il minimo storico toccato nel 2010 (vedi la tabella storica dei tassi) il valore del saggio di interesse legale torna a crescere e viene fissato all' 1.5% a partire del 1° gennaio 2011.

Abbiamo aggiornato il servizio di calcolo degli interessi legali e tutte le utility correlate - tra cui il calcolo degli interessi sul capitale rivalutato annualmente ed il calcolo della rivalutazione mensile per importi dovuti e non pagati - in modo che dal 1° gennaio 2011 tengano conto del nuovo tasso di interesse legale.

 

Ecco il testo del Decreto Ministeriale:

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
Visto l'articolo 2, comma 185, della legge  23  dicembre  1996,  n. 662, recante "misure di  razionalizzazione  della  finanza  pubblica" che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi  legali  di cui all'articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare  detta  misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli  di  Stato  di durata non superiore a dodici  mesi  e  tenuto  conto  del  tasso  di inflazione registrato nell'anno;
Visto il proprio decreto 4 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2009, con il  quale  la  misura  del tasso di interesse legale e' stata fissata all'1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2010;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei  predetti  titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;

 

 Decreta:

Art. 1
 
La misura del saggio degli interessi  legali  di  cui  all'articolo 1284 del codice civile e' fissata all'1,5%  in  ragione  d'anno,  con decorrenza dal 1° gennaio 2011.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2010
Il Ministro: Tremonti

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