Cassazione: sinistro stradale, infortunio e conseguente inabilità temporanea di un lavoratore dipendente

Sentenza n. 2844 del 9 febbraio 2010.
Cassazione: sinistro stradale, infortunio e conseguente inabilità temporanea di un lavoratore dipendente
Risarcimento danni - sinistro stradale - infortunio e conseguente inabilità temporanea di un lavoratore dipendente - esborsi effettuati dal datore di lavoro - risarcibilità ad opera del terzo responsabile - prescrizione biennale.
Domenica 28 Febbraio 2010

Il datore di lavoro, che abbia retribuito il lavoratore nel periodo di mancata prestazione lavorativa per inabilità temporanea a causa di infortunio cagionato da un terzo, ha diritto ad essere risarcito da quest’ultimo per gli esborsi effettuati (compresi quelli concernenti la dovuta contribuzione agli enti di assicurazione sociale) ed il diritto al risarcimento di tale danno, ove l’infortunio sia avvenuto a seguito di sinistro stradale, si prescrive in due anni, ai sensi dell'art. 2947, comma secondo, cod. civ..

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione notificato il 5.2.2001 Unicoop Firenze, società cooperativa di consumo a.r.l., convenne in giudizio innanzi al giudice di pace di Firenze M.E.S. e la Lloyd Adriatico s.p.a., chiedendone la condanna solidale al pagamento di L. 21.196.671 a titolo di rimborso delle somme erogate al proprio dipendente Nicola Foti a titolo retributivo e contributivo durante il periodo per il quale (dal 12.6.1995 al 14.5.1997) egli era rimasto assente dal lavoro a causa della frattura esposta alla gamba sinistra, cagionatagli in un incidente stradale verificatosi il 12.6.1995 per fatto colposo del Sahili, la cui vettura era assicurata dal Lloyd.
La convenuta eccepì la prescrizione del credito ed il giudice di pace per tale ragione rigettò la domanda con sentenza n. 4615/01.

2. L'appello della soccombente Unicoop è stato respinto dal tribunale di Firenze con sentenza n. 2691/2004 sui rilievi:
a) che la prescrizione non poteva dirsi interrotta nei confronti della società assicuratrice dalla richiesta di pagamento inoltrata con la lettera recante la data del 17 .1.2000, non essendovi la prova della ricezione neppure da parte del condebitore solidale E.S.;
b) che la missiva datata 12.6.2000 e spedita il 14.6.2000 era successiva alla scadenza del termine di prescrizione, essendo l'incidente avvenuto il 12.6.1995;
c) che, peraltro, derivando il danno dalla circolazione dei veicoli, il termine di prescrizione era biennale ai sensi dell'art. 2947, comma 2, cod. civ. ;
d) che era privo di fondamento il rilievo della Unicoop, che aveva sostenuto l'improponibilità dell'eccezione di prescrizione biennale in secondo grado una volta che, in primo grado, s'era fatto riferimento solo alla prescrizione quinquennale.

3. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la Unicoop, affidandosi a quattro motivi cui resiste con controricorso la Loyd Adriatico s.p.a.
L'intimato Mohammed E.S. non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo investe la decisione nella parte in cui ha ritenuto che il termine di prescrizione (quinquennale) non fosse stato validamente interrotto con la richiesta del 17.1.2000, ovvero con la comunicazione dell'INAIL (del 4.12.2000) che l'Istituto aveva ottenuto dalla società assicuratrice Lloyd la somma di L. 60.000.000 a titolo di risarcimento.
Il secondo motivo attiene alla decorrenza del termine di prescrizione per il datore di lavoro, assumendosi che, essendosi l'assenza del lavoratore protratta sino al 13.5.1997, con ricadute nel 1999, solo dalle date alle quali Unicoop aveva effettuato pagamenti periodici a favore del lavoratore senza ricevere la corrispettiva prestazione lavorativa poteva decorrere il termine di rescrizione, perché solo allora essa aveva subito il danno di cui domandava il risarcimento.
Col terzo motivo si sostiene che il credito del datore di lavoro è analogo a quello dell'INAIL (soggetto alla ordinaria prescrizione decennale) e si ribadisce senza addurre peral tro argomentazioni a suffragio dell' assunto che la prescrizione dell' azione risarcitoria del datore di lavoro che agisce in rivalsa delle somme che per contratto o per legge deve anticipare al prestatore di lavoro è soggetta al termine di prescrizione quinquennale.
Col quarto motivo, infine, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, la ricorrente Unicoop afferma che la convenuta società assicuratrice non avrebbe potuto invocare solo in secondo grado la prescrizione biennale, né il giudice avrebbe potuto rilevarla d'ufficio, non essendogli consentito, una volta doverosamente tipizzata dalla parte l'eccezione di prescrizione in relazione ad una delle ipotesi previste dalla legge, accertare officiosamente il decorso di un periodo di tempo diverso da quello indicato.

2. Va subito detto -e tanto rivela l'infondatezza del terzo motivo di ricorso che gli esborsi a titolo di retribuzione, effettuati dal datore di lavoro, in adempimento di un dovere fissato dalla legge o dal contratto, in favore del dipendente per il periodo di inabilità temporanea conseguente ad infortunio, e, quindi, senza ricevere il corrispettivo costituito dalle prestazioni lavorative, integrano un danno che si ricollega con nesso di causalità a detto infortunio e come tale deve essere risarcito dal terzo responsabile del fatto medesimo. (cfr. , ex plurimis, Cass. n. 531/87, preceduta e seguita da giurisprudenza costante).
Costituiscono componente di tale danno anche i contributi dovuti dal datore di lavoro agli enti di assicurazione sociale (Cass., sez. un. , n 6132/88 e Cass n. 5373/89).
Il datore di lavoro agisce dunque per il risarcimento di un danno direttamente subito per fatto illecito del terzo. Ne consegue che se, come nel caso in scrutinio, il danno sia stato prodotto "dalla circolazione di veicoli di ogni specie, il diritto si prescrive in due anni" (art. 2947, comma 2, cod. civ. ).
Non contrasta con tale univoca conclusione il principio enunciato da Cass. n. 10827/07 che, in ordine all' azione di regresso dell'impresa designata nei confronti del responsabile ex art. 29 della legge n. 990 del 1969, ha
affermato che l'obbligo di solidarietà che l'impresa designata assolve nei confronti della vittima della circolazione non deriva dal fatto illecito ma dall'imputazione ad un soggetto solidale ex lege dell'obbligo risarcitorio, con la conseguenza che tale particolare fattispecie di solidarietà sfugge alle ragioni della prescrizione breve e che trova dunque applicazione quella ordinaria (contra, tuttavia, Cass., nn. 18446/05 e 15357/06).
Nel caso del datore di lavoro, infatti, palesemente non ricorre in capo al medesimo un obbligo risarcitorio nei confronti del lavoratore ed il suo credito nei confronti dell'autore dell'illecito benché non riconducibile alla surrogazione legale di cui all' art. 1203 cod . civ. -trova non di meno la sua genesi nello stesso fatto che ha impedito al lavoratore di prestare la propria atti vi tà lavorativa e che ha dunque leso la posizione creditoria del datore di lavoro, tenuto a pagare il lavoratore ma pregiudicato nella possibilità di ricevere la prestazione corrispettiva.
2.1. E' stato anche definitivamente chiarito - ed il rilievo è correlato al quarto motivo di ricorso, che per questo è infondato - che, in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge.
Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell' effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell' inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice. Di guisa che, da un lato, non incorre in preclusioni la parte che, proposta originariamente un'eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa, e, dall'altro lato, il riferimento della parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di applicazione, previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione, di una norma che preveda un termine diverso (così Cass., sez. un., n. 10955/02, preceduta da Cass., sez. un, n. 11720/98 e seguita, tra le altre, da Cass. nn. 16573/04, 12238/06, 11843/07 e 6459/09).
Nella specie, la stessa ricorrente afferma che il riferimento alla prescrizione biennale era stato effettuato dalla società di assicurazioni nella comparsa di risposta in appello, sicché il contraddittorio sul punto si era senz'altro instaurato.

3. Il ricorso va dunque respinto per tali assorbenti ragioni, essendo incontestato che mancarono atti interruttivi della prescrizione dal 13.5.1997 all'anno 2000 (dunque, per oltre un biennio) ed essendo stata l'assenza per malattia verificatasi per alcuni giorni del 1999 per la prima volta prospettata, inammissibilmente, atto d'appello, non rinvenendosene alcun riferimento nell'originario atto di citazione innanzi al giudice di pace.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in € 2.200, di cui 2000 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.

Roma, 12 gennaio 2010

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