| Lunedi 21 Giugno 2010 |
La Corte ha affermato che, in tema di usura, ai fini della valutazione dell'eventuale carattere usuraio del tasso effettivo globale (TEG) di interesse praticato da un istituto di credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto praticata sulle operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile, costituendo lo stesso il corrispettivo per l’onere, a cui l’intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità da tenere a disposizione del cliente e come tale rientra nella tipologia degli elementi presi in considerazioni dall’art. 644, comma quarto, cod. pen. , ai fini della determinazione del tasso d’interesse usuraio. Testo Completo:
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