Cassazione: sentenza n. 15611 del 12/07/2007

Cassazione: sentenza n. 15611 del 12/07/2007
Matrimonio e divorzio - divorzio - assegno di divorzio.
Giovedi 18 Luglio 2013

Svolgimento del processo

1. Z.R.H. nel 1998 chiedeva al Tribunale di Roma di pronunciare lo scioglimento del matrimonio da lui contratto con N.G.. In contraddittorio con la N. il Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio attribuendo alla ex moglie un assegno divorzile di L. 1.800.000, oltre un assegno di L. 3.000.000 per il mantenimento delle due figlie. Assegnava alla N. anche la casa coniugale. La N. proponeva appello, chiedendo per sè ed i figli un assegno complessivo di L. 10.000.000 mensili. L'appellato si costituiva chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Nel corso del giudizio, all'udienza del 10 ottobre 2002, i coniugi presentavano conclusioni congiunte, chiedendo che fosse disposto, a carico dello Z., per il mantenimento del figlio V. un assegno mensile di Euro 817,88, oltre al pagamento dell'università privata, e che fosse disposto, quale assegno di mantenimento per la moglie pagato in unica soluzione, il pagamento da parte dello Z. della somma di Euro 69.720,00.

Successivamente, con atto depositato il 14 ottobre 2002, la N. dichiarava di volere mutare dette conclusioni, chiedendo alla Corte di rimettere la causa sul ruolo per tale ragione. La Corte, con sentenza non definitiva, riteneva improponibile l'istanza, accoglieva le conclusioni congiunte circa l'assegno per il figlio V., mentre riteneva non equa la somma determinata una tantum, per cui rimetteva la causa sul ruolo. Successivamente pronunciava sentenza definitiva, depositata il giorno 12 dicembre 2003, notificata il 15 gennaio 2004, attribuendo alla N. un assegno divorzile di Euro 2.000,00 mensili, confermando nel resto le precedenti statuizioni.

Avverso tale sentenza lo Z. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 13 marzo 2004 alla N., la quale resiste con controricorso notificato il 22 aprile 2004. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

 

Motivi della decisione

1 Con il primo motivo si denuncia la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5. Si deduce che la Corte di Appello avrebbe omesso di accertare - ai fini dell'attribuzione e quantificazione dell'assegno di divorzio - previamente il tenore di vita goduto durante il matrimonio. A norma dell'art. 5 su detto, infatti, l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola in due fasi, nella prima delle quali il Giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio, e quindi procedere alla determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza dei mezzi, che costituiscono il massimo della misura dell'assegno. Nella seconda fase deve poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno, sulla base dei criteri all'uopo indicati dallo stesso art. 5. La Corte di Appello avrebbe, invece, liquidato l'assegno sulla base di un generico accertamento di una sperequazione fra i redditi dei coniugi.

Si censura, altresì, che abbia preso in considerazione i redditi dell'obbligato al momento della sentenza e non al momento della domanda (1998) o della sentenza di primo grado (2000), nè abbia tenuto conto che la convivenza si era interrotta con la separazione, nel 1992, cosicchè il matrimonio, in effetti, era durato 17 anni e non 27. Si censura, ancora, che la Corte non abbia considerato il vantaggio economico derivante alla moglie dall'assegnazione della casa coniugale, non finalizzata esclusivamente a tutela dei figli, ormai entrambi maggiorenni, uno dei quali vive con il padre e l'altro studia all'estero, nè che la ex moglie avrebbe ereditato un immobile, venduto per Euro 100.000,00. ed ha diritto a percepire circa Euro 20.000 quale quota del TFR del ricorrente.

Va premesso che l'appello aveva ad oggetto il solo qunatum dell'assegno divorzile e non la sua spettanza. Il motivo, pertanto, è inammissibile nella parte in cui con esso si contesta la stessa attribuzione dell'assegno. Per il resto esso è infondato.

Secondo l'orientamento di questa Corte espresso dalla sentenza delle sezioni unite 29 novembre 1990, n. 11492, in tema di scioglimento del matrimonio e nella, disciplina dettata dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10 - che subordina l'attribuzione di un assegno di divorzio alla mancanza di "mezzi adeguati" - l'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando innanzitutto l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale (da ultimo Cass. 28 febbraio 2007, n. 4764; 23 febbraio 2006, n. 4021; 16 maggio 2005, n. 10210; 7 maggio 2002, n. 6541; 15 ottobre 2003, n. 15383; 15 gennaio 1998, n. 317; 3 luglio 1997, n. 5986; 19 marzo 2003, n. 4040).

Secondo tale giurisprudenza l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola in due fasi, nella prima delle quali il Giudice è chiamato a verifica re l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio. Nella seconda fase, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5, che quindi agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione (ex plurimis, Cass. 22 agosto 2006, n. 18241; 19 marzo 2003, n. 4040). Nella determinazione dell'assegno, il Giudice può desumere il tenore di vita dalla documentazione relativa ai redditi dei coniugi al momento della pronuncia di divorzio (Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; 16 luglio 2004, n. 13169; 7 maggio 2002, n. 6541), costituendo essi - insieme agli immobili direttamente goduti dai coniugi (Cass. 16 maggio 2005, n. 10210) - valido parametro per determinarlo, sempre che non sia stato dedotto e dimostrato che essi non costituissero sviluppi naturali e prevedibili dell'attività svolta durante la convivenza matrimoniale.

Ribadito che sulla spettanza dell'assegno si è già formato il giudicato, deve ritenersi che la sentenza impugnata, circa la quantificazione dell'assegno, abbia fatto esatta applicazione di tali principi, accertando la situazione reddituale dei coniugi in pendenza della causa di divorzio e liquidando l'assegno facendo ricorso ad ulteriori elementi desumibili dall'art. 5 su detto. La Corte ha, infatti, accertato la condizione di casalinga della moglie, odierna resistente, priva di redditi propri (secondo le risultanze delle denunce fiscali); l'elevato reddito del marito, odierno ricorrente, "percettore di rilevanti redditi da lavoro per l'attività di ginecologo, svolta sia in forma libero-professionale che in forma di collaborazione con strutture ospedaliere", pari ad oltre 100.000,00 euro netti annui nel 2002 (riguardo ai quali non è allegato nel ricorso il mancato esame di documenti dai quali risulti che in corso di causa vi fossero stati sostanziali mutamenti, che rendessero necessaria una liquidazione diversificata per ogni singolo anno); la durata del matrimonio in 27 anni (dal quale sono nati due figli). Su tali basi la sentenza ha quantificato l'assegno divorzile in Euro 2000,00 mensili a far tempo dalla domanda (20 ottobre 1998).

Tale motivazione appare conforme a diritto e non inficiatale attraverso la generica allegazione, compiuta con il motivo, di elementi di fatto, non accertabili in questa sede, dei quali la Corte di merito non avrebbe tenuto conto. Nè con la tesi, del tutto infondata, in quanto non rispondente a diritto, secondo la quale ai fini del computo della "durata del matrimonio" non si dovesse tenere conto del periodo successivo alla separazione.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 10, e successive modificazione, nonchè dell'art. 445 cod. civ., relativamente alla decorrenza dell'assegno divorzile, rideterminato dalla Corte di Appello a far data dalla domanda (20 ottobre 1998). Si deduce che erroneamente la Corte di appello avrebbe attribuito all'assegno liquidato detta decorrenza in base ai principi generali in tema di alimenti tratti dall'art. 445 cod. civ., poichè tali principi non sono applicabili all'assegno di divorzio, che non ha carattere alimentare, prescindendo dallo stato di bisogno. Nè la su detta decorrenza, secondo il ricorrente, potrebbe essere attribuita in base all'art. 4 della Legge sul divorzio, che la prevede unicamente per l'ipotesi in cui vi sia stata una sentenza non definitiva, mentre non può essere attribuito un assegno di divorzio per il periodo anteriore alla pronuncia di divorzio.

Anche tale motivo è infondato, pur dovendosi correggere la motivazione della sentenza impugnata, avendo questa Corte in proposito costantemente enunciato il principio secondo il quale il disposto della L. n. 898 del 1970, art. 4, n. 10, come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 8 - a norma del quale il Giudice del merito può far decorrere l'assegno di divorzio, ove ne ricorrano le condizioni, dal momento della domanda - ha una portata generale ed è quindi applicabile non solo nell'ipotesi espressamente prevista in cui si sia pronunciato il divorzio con sentenza non definitiva, ma anche in quella in cui con la stessa decisione si sia dichiarato lo scioglimento p la cessazione degli effetti civili del matrimonio e si sia condannato un coniuga a corrispondere all'altro l'assegno di divorzio, senza peraltro che sia necessaria un'apposita domanda di parte in ordine alla decorrenza dell'assegno. Deve infatti ritenersi che la norma conferisca in via generale al Giudice il potere discrezionale, in relazione alle circostanze del caso concreto, di disporre la decorrenza dell'assegno dalla data della domanda, senza che a tal fine la pronuncia di sentenza non definitiva costituisca un necessario requisito per l'esercizio di detto potere (Cass. 29 marzo 2006, n. 7117; 11 ottobre 1994, n. 8288; 5 novembre 1992, n. 11978; 23 luglio 1990, n. 7458).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano come in dispositivo.

 

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di Euro duemilaseicento, di cui cento per spese vive.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 7 maggio 2007.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2007

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