Cassazione: sentenza n. 14335 del 06/06/2013

Cassazione: sentenza n. 14335 del 06/06/2013
Separazione dei coniugi - Alimenti e mantenimento.
Martedi 25 Giugno 2013

Svolgimento del processo

Motivi della decisione

Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Catania, nel giudizio di separazione personale tra P.A. e M.V., in parziale riforma della pronuncia di primo grado, stabiliva a carico di quest'ultimo, la corresponsione di una somma pari ad Euro 1500 come contributo al mantenimento della moglie e delle figlie maggiorenni ma non autosufficienti, oltre alle spese straordinarie tra le quali quelle mediche non assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale, quelle di viaggio necessarie per raggiungere i luoghi di cura della figlia A., vittima di un grave incidente stradale, le spese di studio (tasse, testi, viaggi studio).

A sostegno della decisione la Corte d'Appello aveva affermato che le richieste d'incremento dell'assegno della parte appellante P. dovevano essere disattese in quanto solo genericamente riferite al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio senza l'indicazione di elementi od istanze istruttorie concrete, salvo quello, giudicato meramente esplorativo, relativo alle indagini patrimoniali. La disparità economica evidente tra i coniugi, desumibile dalla documentazione in atti e la mancanza di reddito da lavoro da parte della P., conduceva alla quantificazione sopraindicata.

Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione la P., con tre motivi. Il M. resisteva con controricorso.

Preliminarmente deve dichiararsi l'inammissibilità del controricorso, non risultando prodotto l'avviso di ricevimento della notificazione dell'atto, effettuata a mezzo del servizio postale.

Nel primo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione dell'art. 155 c.c., comma 2, n. 2 e art. 156 c.c., commi 1 e 2; L. n. 54 del 2006, art. 4 nonchè dell'art. 112 cod. proc. civ. nonchè il vizio di motivazione con riferimento all'omessa valutazione del parametro, di fondamentale importanza per la determinazione dell'assegno di mantenimento, costituito dal tenore di vita in costanza di matrimonio, essendo state disattese le istanze istruttorie rivolte a far emergere l'effettiva capacità patrimoniale del M.. In particolare è stato addebitato alla Corte d'Appello di aver sovrapposto il requisito del tenore di vita e quello delle capacità patrimoniali nella scarna motivazione giustificativa del rigetto della richiesta di indagini patrimoniali, senza tenere conto della palese insufficienza delle risultanze della documentazione fiscale.

L'illustrazione del motivo è stata chiusa con il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte se ai fini della determinazione del contributo di mantenimento e, correlativamente nella valutazione di congruità dell'assegno spettante a favore del coniuge al quale non sia addebitatile la separazione possa il giudice di merito, peraltro investito di specifica richiesta, omettere qualsiasi indagine e, conseguentemente, statuizione in ordine al tenore di vita goduto dai familiare durante la convivenza, limitandosi unicamente a valutare il reddito emergente dalla documentazione fiscale".

Il motivo è infondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in sede di determinazione dell'assegno di mantenimento per il coniuge od i figli nei giudizi di separazione personale occorre tenere conto del tenore di vita goduto dal nucleo familiare durante il matrimonio, anche mediante l'accertamento della complessiva condizione economico-patrimoniale dell'obbligato. Risulta, pertanto, necessario allegare specificamente elementi di fatto idonei ad illustrare il grado di agiatezza caratterizzante il tenore di vita endomatrimoniale quando si ritenga che tale rilevante indice delle capacità economico-patrimoniali dell'obbligato non sia adeguatamente rappresentato nel giudizio. In mancanza di una puntuale allegazione, la sollecitazione all'esercizio del potere officioso relativo alla disposizione d'indagini patrimoniali in ordine alle complessive capacità economico-reddituali dell'obbligato risulta meramente esplorativa. (Cass. n. 2098 del 2011) ed il giudice del merito non è tenuto all'accoglimento dell'istanza. Nella sentenza impugnata viene puntualmente contestata la genericità della richiesta (pag. 4-5) con riferimento all'accertamento di un livello di tenore di vita i cui indici risultano non esplicitati e si ritiene sufficiente ed adeguata a confermare la debenza dell'assegno di mantenimento nella misura determinata dal Tribunale, la rilevante disparità economica tra le parti emergente dalla documentazione fiscale dei redditi del M.. Come affermato con orientamento consolidato di questa Corte, il giudice del merito può insindacabilmente selezionare i fatti rilevanti ai fini della decisione, ove tale valutazione sia sostenuta da adeguata motivazione, senza dare corso ad approfondimenti istruttori che non siano giustificati da allegazioni e giustificazioni idonei a sostenerne la necessità o la rilevanza rispetto alle emergenze probatorie già accertate. (Cass. 21412/2006; 4391 e 16346 del 2007).

Non risulta, pertanto, che la Corte d'Appello abbia sovrapposto l'elemento comparativo del tenore di vita con quello delle condizioni economico - patrimoniali dell'obbligato. I due criteri sono stati esattamente considerati ma si è ritenuto, con valutazione incensurabile ed esaurientemente giustificata, che la deduzione relativa ad un tenore di vita superiore a quello desumibile induttivamente dai documenti fiscali fosse priva di allegazioni idonee a sostenerne la rilevanza.

Nel secondo motivo viene censurata la violazione delle medesime disposizioni, oltre all'art. 116 cod. proc. civ. nonchè il vizio di motivazione per non avere la Corte d'Appello tenuto conto del fatto che le spese opposte dal resistente, (per mutui, prestiti e spese mediche familiari), non fossero più attuali, essendo cessate anteriormente alla sentenza di primo grado. Anche per questa ragione sarebbe stato necessario disporre indagini finanziarie. E' stato, infine, evidenziato che, nell'atto di costituzione in appello, sarebbero state indicate spese del tutto diverse da quelle infondatamente dedotte in primo grado.

L'illustrazione del motivo è stata completata con il seguente quesito:

"Dica la Corte se ai fini della determinazione del contributo di mantenimento, in riferimento alle globali sostanze dell'onerato, il giudice di merito possa omettere anche dietro espressa richiesta della parte interessata, la verifica e la statuizione sui reali oneri gravanti in capo all'obbligato idonei ad incidere negativamente sul reddito disponibile del medesimo".

Dica inoltre la Corte se il giudice di merito possa omettere di valutare il contegno processuale delle parti con particolare riferimento alla fuorviante produzione documentale allegata agli atti di causa?".

Occorre preliminarmente rilevare la manifesta inammissibilità della censura relativa alla violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., in quanto il quesito ad essa relativa è del tutto generico ed astratto (Cass. S.U. 36 del 2007). Il palese difetto di specificità caratterizza, anche la censura rivolta alla omessa valutazione dell'accrescimento reddituale del M., giustificato, secondo la parte ricorrente dal venire meno di preesistenti spese sostenute dall'obbligato, in quanto tale circostanza risulta indicata come genericamente desumibile dall'esame dei documenti fiscali, senza alcun altro riferimento specifico, in violazione dell'onere di riproduzione della parte del documento ritenuta decisiva o dell'indicazione delle modalità di reperimento di esso (Cass. S.U. n. 22726 del 2011). Peraltro, come già evidenziato, il giudice del merito, ove la motivazione sia congrua, può fondare la sua decisione sulla valorizzazione di elementi di fatto reputati decisivi ed omettere il rilievo di altri. (Cass. 21412/2006; 4391 e 16346 del 2007).

Nel terzo motivo viene censurata la statuizione sulla compensazione delle spese di lite. Il motivo è manifestamente inammissibile per difetto dell'indicazione del vizio censurato. Peraltro manca integralmente del quesito. Infine la sentenza impugnata ha espressamente motivato la disposta compensazione, sia sulla base della reciproca soccombenza delle parti, sia in ordine alla natura della controversia.


P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Omettere le generalità delle parti in caso di diffusione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 marzo 2013.

 

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2013

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