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Segue un'anteprima del testo:
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione III Civile
Il Giudice Dott. Massimo Vaccari
Ha emesso la seguente
ORDINANZA
ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c.
nella causa civile di primo grado promossa con ricorso depositato in data 4 marzo 2015 da
M.G.B. (C.F ) in proprio
RICORRENTE
contro
MC. I. SRL ( C.F. 04221220231 ) assistita e difesa dall’avv. F. A. ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in ...omissis...
RESISTENTE
A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 12/11/2015;
Rilevato Che
La domanda della ricorrente, che è diretta ad ottenere la condanna della resistente al pagamento in proprio favore della somma complessiva di euro 8.400,74, comprensivo di accessori, a titolo di compenso per due distinte attività di assistenza stragiudiziale che la ricorrente ha assunto di aver svolto, su incarico della resistente, una nel corso di un procedimento di mediazione e l’altra nel corso di un procedimento di atp, è fondata nei limiti di cui appresso e pertanto merita di essere accolta per quanto di ragione.Invero la resistente non ha contestato l’effettivo svolgimento delle predette attività ma solo il quantum della pretesa di controparte. In particolare la difesa di M. I. ha sostenuto che le parti avevano concordato che all’ avv. B.e sarebbe spettato un compenso di euro 800,00, oltre accessori, per le prestazioni professionali di cui alla procedura di mediazione ed un compenso di euro 1.100,00, oltre accessori, per le prestazioni di cui al procedimento di atp.In subordine la convenuta ha dedotto l’erronea applicazione da parte della attrice dei paramenti di cui al d.m. 55/2014.Il primo di tali rilievi è infondato, atteso che la resistente non ha avanzato istanze istruttorie orali né prodotto documentazione idonea a comprovare i suoi assunti. Quanto invece ai rilievi circa i criteri di quantificazione della somma dovuta seguiti dalla ricorrente essi sono in parte fondati.Innanzitutto ...
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