Tribunale di Aosta, Sentenza del 14/03/2017

Tribunale di Aosta, Sentenza del 14/03/2017
Lunedi 28 Agosto 2017
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA

In composizione monocratica

Alla pubblica udienza del 14/03/2017 il Giudice dott. Marco Tornatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro:

D.F., nato ad A. (A.) il (...)

Residente in Via G. n. 31 - A. (A.) ed ivi elettivamente domiciliato.

Libero - Assente

(con ordinanza di assenza del 14.03.2017)

IMPUTATO

per il reato previsto e punito dagli artt. 110 e 624 c.p. poiché, in concorso con D.O., minorenne, al fine di trarne profitto, s'impossessava del telefono cellulare modello Iphone 4S 16 GB di colore nero avente nr. IMEI (...), sottraendolo al proprietario G.G., che lo custodiva dietro alla cassa dell'esercizio commerciale "Metal".

Commesso in Aosta, il 10 giugno 2015

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

All'odierna udienza, la persona offesa G.G. dichiarava di rimettere la querela a suo tempo proposta.

Il reato è dunque procedibile a querela e questa è stata rimessa.

L'imputato non si è presentato ed è stato pertanto dichiarato assente.

Anche in mancanza di un'espressa dichiarazione di accettazione della remissione della querela, va pronunciata sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela.

Si deve infatti evidenziare che per l'efficacia estintiva della remissione non è necessaria l'accettazione della remissione medesima da parte dell'imputato, ma l'accertamento dell'inesistenza di una ricusazione espressa o tacita ai sensi dell'art. 155 c.p. In proposito, secondo la giurisprudenza di legittimità, non occorre l'accettazione espressa da parte del querelato, essendo necessario che non risulti espressamente o da fatti concludenti che il querelato intenda ricusare la remissione, e che "nella assenza o contumacia dell'imputato non sono apprezzabili segni positivi della volontà di costui di coltivare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza" (cfr. da ultimo Cass. n. 30614 del 2008). Appunto nel caso in esame l'imputata è rimasta assente, non ha manifestato alcun interesse per il processo, sicché da tale comportamento si deve desumere la sua volontà tacita di non ricusare la remissione di querela. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.011 secondi