Le modifiche al regime forfettario nella legge di bilancio 2019

Le modifiche al regime forfettario nella legge di bilancio 2019

Testo dei commi dal n. 54 al n. 89 della L. 190/2014 aggiornato dalla Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018 pubblicata sulla G.U. n.302 del 31/12/2018).

Mercoledi 9 Gennaio 2019

Riportiamo di seguito il testo dei commi dal n. 54 al n. 89 della L. 190/2014 con le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019 all'art. 1, commi 9, 10 e 11.

Il testo evidenziato in grassetto sostituisce la noprmativa precedente, consultabile in questa pagina.

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54. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89  del  presente  articolo,  se  nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno  percepito  compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.

55. Ai fini della verifica della sussistenza  del  requisito  per l'accesso al regime forfetario di cui al comma 54:

a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati  nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9  dell'articolo  9-bis  del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b) nel   caso   di   esercizio   contemporaneo   di   attivita' contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume  la  somma  dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attivita' esercitate.  

56. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di  imprese, arti  o  professioni  possono avvalersi   del   regime   forfetario comunicando, nella  dichiarazione  di  inizio  di  attivita'  di  cui all'articolo 35  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, e successive  modificazioni,  di  presumere  la sussistenza del requisito di cui al comma 54 del presente articolo.

57. Non possono avvalersi del regime forfetario:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul  valore  aggiunto  o   di   regimi   forfetari   di determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, ad eccezione  di  quelli  che  sono residenti in uno degli Stati membri  dell'Unione  europea  o  in  uno Stato  aderente  all'Accordo  sullo  Spazio  economico  europeo   che assicuri un adeguato scambio di  informazioni  e  che  producono  nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono  almeno  il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;

c) i soggetti che  in  via  esclusiva  o  prevalente  effettuano cessioni  di  fabbricati  o  porzioni  di fabbricato,   di   terreni edificabili di cui all'articolo  10,  primo  comma,  numero  8),  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,    633,  e successive modificazioni, o  di  mezzi  di  trasporto nuovi  di  cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attivita' d'impresa, arti o  professioni  che partecipano,  contemporaneamente  all'esercizio   dell'attivita',   a societa' di persone, ad associazioni o a  imprese  familiari  di  cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,    917,  ovvero   che   controllano direttamente o indirettamente societa' a responsabilita'  limitata  o associazioni  in  partecipazione,  le  quali   esercitano   attivita' economiche  direttamente  o  indirettamente  riconducibili  a  quelle svolte dagli esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni;

d-bis)  le  persone  fisiche  la  cui  attivita'  sia  esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti  di  lavoro  nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei  confronti  di  soggetti direttamente o indirettamente riconducibili  ai  suddetti  datori  di lavoro.

58. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 54: a) non  esercitano  la  rivalsa  dell'imposta  di  cui all'articolo 18  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per  le  operazioni nazionali;  b)  applicano  alle  cessioni  di  beni  intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive  modificazioni;  c)  applicano  agli  acquisti   di   beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; d)  applicano  alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o  rese  ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ferma  restando  l'impossibilita'  di  avvalersi  della  facolta'  di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo  8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del  medesimo  decreto  del Presidente  della  Repubblica    633   del   1972,   e successive modificazioni. Le cessioni all'esportazione di cui agli  articoli  8, 8-bis, 9, 71 e 72, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633,  sono  ammesse  nei  limiti, anche  prevedendo l'esclusione per talune attivita', e secondo le  modalita'  stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per le operazioni di cui al presente comma i contribuenti di cui al comma 54 non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi  degli  articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

59. Salvo quanto  disposto  dal  comma  60,  i  contribuenti  che applicano  il  regime  forfetario sono  esonerati   dal   versamento dell'imposta sul valore  aggiunto  e  da  tutti  gli  altri  obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle  fatture  di   acquisto   e   delle   bollette doganali,   di certificazione dei corrispettivi  e  di  conservazione  dei  relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo  di  certificazione  di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del  Presidente della  Repubblica  21   dicembre   1996,      696,   e   successive modificazioni.

60. I contribuenti che applicano il  regime  forfetario,  per  le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono  la fattura o  la  integrano  con  l'indicazione  dell'aliquota  e  della relativa imposta e versano l'imposta entro  il  giorno  16  del  mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

61. Il passaggio   dalle   regole   ordinarie   di   applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime  forfetario  comporta  la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis.2  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da  operarsi nella dichiarazione dell'ultimo anno  di  applicazione  delle  regole ordinarie. In caso  di  passaggio,  anche  per  opzione,  dal regime forfetario alle regole  ordinarie  e'  operata  un'analoga  rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno  di  applicazione delle regole ordinarie.

62. Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui e' applicata l'imposta sul valore aggiunto e' computata anche l'imposta  relativa alle  operazioni,  per  le  quali  non  si   e'   ancora   verificata l'esigibilita', di cui all'articolo 6, quinto comma, del decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,    633,  e  successive modificazioni, e all'articolo  32-bis  del  decreto-legge  22 giugno 2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto 2012, n. 134. Nella stessa liquidazione puo'  essere  esercitato,  ai sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto del  Presidente della Repubblica n. 633 del  1972,  e  successive  modificazioni,  il diritto alla detrazione  dell'imposta  relativa  alle  operazioni  di acquisto effettuate  in  vigenza  dell'opzione  di cui  all'articolo 32-bis del citato decreto-legge  n.  83  del  2012,  convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e i cui corrispettivi  non sono stati ancora pagati. 

63. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dai contribuenti che applicano  il  regime  forfetario,   relativa all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto e' applicata nei modi ordinari, puo' essere chiesta  a  rimborso  ovvero  puo'  essere utilizzata in compensazione ai sensi  dell'articolo  17  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

64. I soggetti di cui al comma 54 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o  dei  compensi  percepiti  il coefficiente di redditivita' nella misura indicata nell'allegato n. 4

annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attivita' esercitata. Sul  reddito  imponibile si applica un'imposta sostitutiva  dell'imposta  sui redditi,  delle addizionali regionali  e  comunali  e  dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre  1997, n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese familiari  di  cui all'articolo 5, comma 4, del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate  al coniuge e ai collaboratori familiari, e' dovuta dall'imprenditore.  I contributi previdenziali versati in ottemperanza  a  disposizioni  di legge,  compresi  quelli  corrisposti  per conto  dei  collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai  sensi  dell'articolo 12 del citato testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 917 del 1986, e successive  modificazioni,  ovvero,  se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal  reddito determinato ai sensi del presente  comma;  l'eventuale  eccedenza  e' deducibile dal reddito complessivo  ai  sensi dell'articolo  10  del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica n.  917  del 1986,  e  successive  modificazioni.  Si  applicano  le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi  delle persone fisiche.

65. Al fine di favorire l'avvio di nuove attivita', per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e per i quattro successivi, l'aliquota di cui al comma 64 e' stabilita nella  misura  del  5  per cento, a condizione che: (14)

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attivita' di cui  al  comma  54,  attivita'  artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attivita' da esercitare non costituisca,  in  nessun  modo, mera prosecuzione di altra  attivita'  precedentemente  svolta  sotto forma di lavoro  dipendente  o  autonomo,  escluso  il  caso  in  cui l'attivita' precedentemente svolta consista nel  periodo  di  pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attivita' svolta in precedenza da altro  soggetto,  l'ammontare dei  relativi   ricavi   e   compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di cui  al  comma 54.

I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad  anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime  forfetario,  la  cui tassazione  o  deduzione  e'  stata  rinviata  in  conformita'   alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o  consentono  il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del  reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto  regime.

Analoghe disposizioni si applicano ai fini della  determinazione  del valore della produzione netta.

67. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del  regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto  da  parte  del sostituto  d'imposta.  A  tale  fine,   i   contribuenti   rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito  cui  le somme afferiscono e' soggetto ad imposta sostitutiva.

68. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi del comma 64  secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico di cui al  decreto  del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

69. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti  ed emessi,  i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati  dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture  contabili.  La dichiarazione  dei  redditi  e'  presentata  nei termini  e  con  le modalita' definiti nel regolamento di cui al decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I  contribuenti  di  cui  al comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le  ritenute alla fonte di cui al titolo III del  citato  decreto  del  Presidente della  Repubblica  n.  600  del  1973,  e  successive  modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi,  i  medesimi  contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei  redditi  per  i  quali all'atto del pagamento degli stessi non e' stata operata la  ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

70. I contribuenti che applicano  il  regime  forfetario  possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore  aggiunto  e  delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per  almeno un triennio, e' comunicata con  la  prima  dichiarazione  annuale  da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il  periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun  anno  successivo,  fino  a  quando   permane   la concreta applicazione della scelta operata.

71. Il regime forfetario cessa di avere  applicazione  a  partire dall'anno  successivo  a  quello  in cui  viene  meno  il requisito di cui  al  comma  54  ovvero  si  verifica  taluna  delle fattispecie indicate al comma 57.

72. Nel caso di passaggio da un  periodo  d'imposta  soggetto  al regime forfetario a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e  i compensi che, in base alle regole del regime forfetario,  hanno  gia' concorso  a  formare  il  reddito  non   assumono   rilevanza   nella determinazione  del  reddito  degli  anni  successivi  ancorche'   di competenza di tali periodi; viceversa i  ricavi  e  i  compensi  che, ancorche' di competenza del  periodo  in  cui  il  reddito  e'  stato determinato in base alle regole  del  regime  forfetario,  non  hanno concorso  a  formare  il  reddito  imponibile  del  periodo  assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso  dei  quali  si verificano   i   presupposti   previsti   dal   regime   

Corrispondenti  criteri  si  applicano  per  l'ipotesi   inversa   di passaggio dal regime ordinario  a  quello  forfetario.  Nel  caso  di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le  spese  sostenute nel periodo  di  applicazione  del  regime  forfetario  non  assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione, successivamente all'uscita dal  regime  forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da  cui decorre il regime forfetario,  ai  fini  del  calcolo  dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza  determinata,  rispettivamente,  ai  sensi

degli articoli 86 e 101  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive modificazioni,  si  assume  come  costo   non   ammortizzato   quello risultante alla fine dell'esercizio precedente  a  quello  dal  quale

decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel  corso  del  regime forfetario,  si  assume   come   costo   non ammortizzabile il prezzo di acquisto.

73. Con il provvedimento  del direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati,  per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attivita' svolta.

74. Per l'accertamento,  la  riscossione,  le   sanzioni   e   il contenzioso si applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto

e di  imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive.  In  caso  di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati  attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 54 e 57  che  determinano

la cessazione del regime previsto dai commi da 54 a  89,  nonche'  le condizioni di cui al comma 65, le  misure  delle  sanzioni  minime  e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  471, sono aumentate del 10 per cento  se  il  maggiore  reddito  accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di  accertamento  divenuto  definitivo,  viene  meno   la condizione di cui  al  comma  54  ovvero  si  verifica  taluna  delle fattispecie indicate al comma 57.

75. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni  per  carichi  di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del testo unico  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, rileva anche il  reddito  determinato  ai sensi del comma 64 del presente articolo. Tale reddito non rileva  ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica    917  del  1986,  e successive modificazioni.

76. I soggetti di cui al comma 54 esercenti  attivita'  d'impresa possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato  di  cui ai commi da 77 a 84.

77. Il reddito forfettario determinato ai  sensi  dei  precedenti commi costituisce base imponibile  ai  sensi  dell'articolo  1  della legge  2  agosto  1990,    233.  Su  tale  reddito  si  applica  la

contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la  disposizione  di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

78. Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o  coadiutori,  il soggetto di cui al comma 76 del presente articolo  puo'  indicare  la quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori,  fino  a  un massimo, complessivamente, del 49 per cento. Per  tali  soggetti,  il reddito imponibile sul quale calcolare  la  contribuzione  dovuta  si determina ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  novembre 1992, n. 438, e successive modificazioni.

79. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti  agli enti previdenziali da parte dei soggetti di  cui  al  comma  76  sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

80. Ai soggetti di cui al comma 76 del presente articolo e ai loro familiari collaboratori, gia' pensionati presso le gestioni dell'INPS e con piu' di 65 anni di eta', non si applicano le disposizioni  di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

81. Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui al comma 54 del presente articolo non si applica la riduzione contributiva  di  tre punti percentuali, prevista dall'articolo 1, comma 2, della  legge  2 agosto 1990, n. 233.

82. Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna la condizione di cui  al  comma  54  ovvero  si  verifica  taluna delle fattispecie di cui al comma 57.  La  cessazione  determina,  ai  fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di  determinazione e di  versamento  del  contributo    Il passaggio  al  regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilita'  di fruire nuovamente del regime contributivo  agevolato,  anche  laddove sussista la condizione di cui al comma 54. Non possono accedere  al regime contributivo agevolato neanche  i  soggetti  che  ne  facciano richiesta, ma per i quali si  verifichi  il  mancato  rispetto  della condizione di cui al comma  54 nell'anno della richiesta stessa.

83. Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma 54 che intraprendono l'esercizio  di  un'attivita' d'impresa presentano,  mediante  comunicazione telematica,  apposita dichiarazione  messa  a  disposizione  dall'INPS;  i  soggetti   gia' esercenti attivita'  d'impresa  presentano,  entro  il  termine   di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalita' indicate, l'accesso al regime  agevolato  puo'  avvenire  a decorrere   dall'anno successivo,   presentando    nuovamente    la dichiarazione stessa entro il termine stabilito,  ferma restando  la permanenza della condizione di cui al comma 54.

84. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della presente legge l'Agenzia  delle entrate  e  l'INPS  stabiliscono  le modalita'  operative  e  i  termini  per  la  trasmissione  dei  dati necessari all'attuazione del regime contributivo agevolato.

85. Sono abrogati, salvo quanto previsto dal comma 88:

a) l'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) l'articolo  27  del  decreto-legge  6  luglio  2011,    98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111; (1)

c) l'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. (1)

86. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31  dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  111, o del regime contabile agevolato di cui all'articolo  27,  comma 3, del medesimo decreto-legge  n.  98  del  2011,  in  possesso  dei requisiti previsti dal comma 54 del presente articolo, applicano  il regime forfetario, salva opzione per l'applicazione dell'imposta  sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31  dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  o  del  regime  fiscale  di

vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  6 luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15 luglio 2011, n. 111,  possono  applicare,  laddove  in  possesso dei requisiti previsti dalla legge, il regime di  cui  al  comma  65  del presente articolo per i  soli periodi  d'imposta  che  residuano  al completamento del quinquennio agevolato.

88. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011, 111,  possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del  quinquennio  agevolato  e comunque  fino  al   compimento   del trentacinquesimo anno di eta'.

89. Le disposizioni dei commi da 54 a 88 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso  al  31  dicembre 2014.  Con  decreti  di  natura  non   regolamentare   del   Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate le  disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 54 a 88.  Con  provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite  le  relative modalita' applicative.

Allegato 2 che sostituisce il precedente allegato 4.

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