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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro - Primo Presidente f.f.
Dott. MANNA Felice - Presidente di Sez.
Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Consigliere
Dott. BERRINO Umberto - Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere
Dott. DORONZO Adriana - Consigliere
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - rel. Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3172-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- ricorrente -
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 112/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BARI - SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata l'11/06/2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2019 dal Consigliere ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati (OMISSIS) per l'Avvocatura Generale dello Stato e (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. Con l'impugnata sentenza la Regionale della Puglia, rigettato l'appello dell'Agenzia, confermava la prima decisione che aveva accolto il ricorso promosso da (OMISSIS) avverso la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ex articolo 36 ter, per la riscossione delle somme che il suo sostituto d'imposta non aveva provveduto a versare, pur avendo operato le ritenute d'acconto.
2. La Regionale, dopo aver rilevato che il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 22 riconosceva al sostituito il diritto allo scomputo delle ritenute d'acconto effettuate dal sostituto, spiegava che nel caso pervenuto all'esame non poteva trovare applicazione il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 35, perche' quest'ultimo prevedeva la solidarieta' del sostituito solamente in ipotesi di "omissione sia della ritenuta sia del versamento relativo". ...
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