Corte di Cassazione Sezione 3 Penale Sentenza 29 maggio 2019  n. 23808

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Lunedi 17 Giugno 2019
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto - Presidente

Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere

Dott. SEMERARO Luca - Consigliere

Dott. CORBO Antonio - Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 20/04/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. LUCA RAMACCI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. ROMANO GIULIO che conclude per il rigetto del ricorso.

udito il difensore (avv. (OMISSIS) e sost. proc. avv. (OMISSIS));

Il difensore di parte civile si riporta ai motivi di ricorso.

Il difensore dell'imputato chiede il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 20 aprile 2018 ha riformato la decisione del Tribunale di Arezzo in data 26 febbraio 2014, appellata da (OMISSIS), assolvendolo dal delitto di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 167, contestatogli per avere utilizzato dati personali, concernenti lo stato di salute, senza il consenso di (OMISSIS) (in (OMISSIS)).

Avverso tale pronuncia (OMISSIS) propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'articolo 173 disp. att. c.p.p..

2. Con un unico motivo di ricorso, premessa una ricostruzione della vicenda storica e processuale, deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, evidenziando che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la diffusione della documentazione nell'ambito di un procedimento civile, senza il consenso dell'avente diritto alla riservatezza, di dati sensibili, avrebbe integrato il necessario presupposto del nocumento della persona offesa, determinando un danno di natura non patrimoniale conseguente alla diffusione di dati afferenti alla sfera intima, nonche' un danno patrimoniale, per avere indotto il convenuto opposto ad addivenire ad una transazione al fine di evitare la inevitabile soccombenza processuale. ...

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