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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio - Presidente
Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere
Dott. PAZZI Alberto - rel. Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - Consigliere
Dott. AMATORE Roberto - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 29616/2014 proposto da:
(OMISSIS) S.p.a., - incorporante di (OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'Avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'Avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso la sig.ra (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'Avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso il decreto n. 6188/2014 del TRIBUNALE di ANCONA del 07/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2019 dal cons. Dott. PAZZI ALBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MATTEIS STANISLAO, che ha concluso per il rigetto del ricorso, come da requisitoria scritta depositata in atti;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato (OMISSIS) che si riporta al ricorso ed alle memorie ed insiste per l'accoglimento;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato (OMISSIS) che si riporta e chiede il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso L. Fall., ex articolo 101 del 24 settembre 2013 (OMISSIS) s.p.a. domandava di insinuare al passivo del fallimento di (OMISSIS) s.r.l. il credito per ripetizione di indebito che vantava direttamente nei confronti della procedura, poiche' aveva erroneamente accreditato sul conto della fallita in data 5 febbraio 2009, quando la compagine era gia' stata dichiarata insolvente, un rimborso di conto fiscale di Euro 205.342, che poi era stato acquisito dalla curatela fallimentare; tale accredito era stato disposto in ragione della cessione a (OMISSIS) s.r.l. del credito vantato da (OMISSIS) s.r.l. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, ufficio I.V.A. di (OMISSIS), quando ancora non era stato scoperto che l'atto di cessione era stato oggetto di successiva risoluzione consensuale. ...
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