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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DAVIGO Piercamillo - Presidente -
Dott. VERGA Giovanna - rel. Consigliere -
Dott. AGOSTINACCHIO Luigi - Consigliere -
Dott. SGADARI Giuseppe - Consigliere -
Dott. IMPERIALI Luciano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.E., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 29/10/2014 della CORTE APPELLO di TRENTO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/11/2016, la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARILIA DI NARDO che ha concluso per l'inammissibilità.
Ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, A.E. avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento che in data 29.10.2014 ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale che il 18.7.2013, all'esito del giudizio abbreviato, l'aveva condannata per il delitto di riciclaggio per avere trasferito la somma di Euro 69.312,19, proveniente dal delitto di bancarotta fraudolenta commessa dal fratello e dalla cognata con riferimento al fallimento della loro società, così da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di tale somma, versando il corrispondente importo in dollari americani con bonifici provenienti dal Costarica (paese in cui i predetti congiunti avevano trasferito i loro interessi e con cui l'imputata non aveva mai intrattenuto rapporti) per l'acquisto a proprio nome di un immobile in comune di Siror.
Deduce la ricorrente:
1. violazione dell'articolo 192 codice procedura penale e vizio della motivazione. Lamenta che la pronuncia di responsabilità si fonda su una prova indiziaria che non presenta i caratteri di gravità precisione e concordanza richiesti dall'art. 192 c.p.p.. Sostiene che la Corte d'appello di Trento ha dato credito alla tesi d'accusa senza tenere in considerazione la tesi difensiva secondo la quale il denaro investito dall'imputata era di provenienza del tutto lecita e non collegato alle vicende del dissesto della società riconducibile al fratello e alla cognata. Evidenzia che non vi sono indagini bancarie da cui emerga il trasferimento del denaro in Costarica da parte dei congiunti della ricorrente. Sostiene che nessuna rilevanza assume nei confronti dell'imputata il fatto storico giuridico rappresentato dalla sentenza di patteggiamento pronunciata nei confronti del fratello. Lamenta la illogicità della motivazione laddove si sostiene l'assenza di qualunque interesse da parte dell'imputata nel luogo dove è stato acquistato l'immobile considerato che non può certo ritenersi che la presenza in detto il luogo dei genitori anziani non possa costituire per un figlio un interesse sufficiente da giustificare l'acquisto di una casa. Rileva che le ulteriori circostanze indiziarie indicate in sentenza (l'attestata presenza in Costarica del fratello cui sono stati sequestrati fogli attinenti ad attività di pesca sportiva svolta in tale luogo, la circostanza che in sede di acquisto dell'immobile la ricorrente abbia nominato procuratore speciale la cognata) non assumono valenza dimostrativa del fatto contestato. ...
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