Cassazione penale Sez. III Sentenza n. 9072 del 28/02/2018

Cassazione penale Sez. III Sentenza n. 9072 del 28/02/2018
Martedi 26 Giugno 2018
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca - Presidente -

Dott. SOCCI Angelo M. - rel. Consigliere -

Dott. ACETO Aldo - Consigliere -

Dott. GENTILI Andrea - Consigliere -

Dott. CIRIELLO Antonella - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE, nel procedimento a carico di:

FICULE LUCAS & C. SAS;

avverso la sentenza del 07/03/2017 del TRIBUNALE di GROSSETO;

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

sentite le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI: "Annullamento con rinvio".

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Grosseto con sentenza del 7 marzo 2017 dichiarava non punibile, ex art. 131 bis cod. pen., P.D., M.G., L.A. e S.B. dal reato loro ascritto (art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. A; commesso il (OMISSIS)) e dichiarava l'assenza di responsabilità della società Ficulle Lucas C. s.a.s. per l'illecito amministrativo contestato (D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5, comma 1, lett. A e lett. B, e art. 25 undecies, lett. B, n. 1, in dipendenza dal reato suddetto) perchè lo stesso non sussiste.

2. La Procura generale presso la Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per Cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

2. 1. Violazione di legge, D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 8 e 66.

L'applicazione dell'art. 131 bis c.p. è irrilevante per l'applicazione delle sanzioni all'ente; invero, la particolare tenuità del fatto comporta la sussistenza del reato e la sua riconducibilità agli imputati.

Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato, e la sentenza deve annullarsi con rinvio al Tribunale di Grosseto per nuovo giudizio. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.05 secondi