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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAVANI Piero - Presidente -
Dott. GALTERIO Donatella - Consigliere -
Dott. SOCCI Angelo Matteo - Consigliere -
Dott. LIBERATI Giovanni - Consigliere -
Dott. RENOLDI Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M., nato a (OMISSIS);
T.R.A., nata a (OMISSIS);
C.S., nato a (OMISSIS);
P.A., nata a (OMISSIS);
B.M., nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza in data 27/10/2016 del Tribunale del riesame di Lucca;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di P.M. e di T.R.A. e l'inammissibilità degli altri ricorsi.
1. Con decreto in data 21/07/2015, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lucca aveva applicato il sequestro preventivo delle quote sociali della P. S.r.l. in relazione al reato, contestato a P.M., T.R.A., C.S., P.A. e B.M., di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 11, per avere commesso atti simulati e/o fraudolenti al fine di sottrarre la garanzia patrimoniale del pagamento di un debito tributario contratto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
2. Il provvedimento di sequestro era stato confermato con ordinanza in data 18/09/2015 del Tribunale del riesame di Lucca, la quale era stata annullata, per difetto di notifica, con sentenza n. 35290 di questa Corte in data 7/04/2016, depositata il 23/08/2016.
3. Pronunciandosi, in sede di rinvio, con ordinanza in data 27/10/2016, il Tribunale del riesame di Lucca ha nuovamente rigettato la richiesta di riesame.
4. Avverso la suddetta pronuncia hanno presentato ricorso per cassazione gli stessi indagati, a mezzo del difensore fiduciario, avv. Velani Luigi Gino, deducendo due distinti motivi di censura, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. ...
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