Cassazione penale Sez. III Sentenza n. 4123 del 29/01/2018

Cassazione penale Sez. III Sentenza n. 4123 del 29/01/2018
Giovedi 10 Maggio 2018
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito - Presidente -

Dott. GALTERIO Donatella - Consigliere -

Dott. SOCCI Angelo M. - rel. Consigliere -

Dott. DI STASI Antonella - Consigliere -

Dott. MENGONI Enrico - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE, nel procedimento a carico di:

Z.L., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 09/02/2017 del GIP TRIBUNALE di PORDENONE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROMANO Giulio che ha concluso per: "Inammissibilità del ricorso".

Svolgimento del processo

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone dichiarava non punibile per la particolare tenuità del fatto Z.L., relativamente al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. B); commesso sino al (OMISSIS), data di cessazione dei lavori.

2. Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

2. 1. Non sussistevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 131 bis c.p.. La condotta posta in essere dall'imputato non ha prodotto un danno esiguo e l'offesa non può considerarsi di particolare tenuità. La rilevanza dell'offensività del reato edilizio deve essere effettuata unitariamente, e la condotta successiva al reato risulta irrilevante.

Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza.

3. Z.L. ha presentato memoria nella quale rappresenta di essere stato il direttore tecnico della sola società appaltatrice, Immobiliare Delta s.r.l., e non della proprietà committente, soc. Logica s.r.l., dal 1 settembre 2012, mentre i lavori sono cessati il 2 agosto 2012. Ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso del Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Pordenone. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.011 secondi