Cassazione penale Sez. III Sentenza n. 4123 del 29/01/2018

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Giovedi 10 Maggio 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito - Presidente -

Dott. GALTERIO Donatella - Consigliere -

Dott. SOCCI Angelo M. - rel. Consigliere -

Dott. DI STASI Antonella - Consigliere -

Dott. MENGONI Enrico - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE, nel procedimento a carico di:

Z.L., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 09/02/2017 del GIP TRIBUNALE di PORDENONE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROMANO Giulio che ha concluso per: "Inammissibilità del ricorso".

Svolgimento del processo

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone dichiarava non punibile per la particolare tenuità del fatto Z.L., relativamente al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. B); commesso sino al (OMISSIS), data di cessazione dei lavori.

2. Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

2. 1. Non sussistevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 131 bis c.p.. La condotta posta in essere dall'imputato non ha prodotto un danno esiguo e l'offesa non può considerarsi di particolare tenuità. La rilevanza dell'offensività del reato edilizio deve essere effettuata unitariamente, e la condotta successiva al reato risulta irrilevante.

Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza.

3. Z.L. ha presentato memoria nella quale rappresenta di essere stato il direttore tecnico della sola società appaltatrice, Immobiliare Delta s.r.l., e non della proprietà committente, soc. Logica s.r.l., dal 1 settembre 2012, mentre i lavori sono cessati il 2 agosto 2012. Ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso del Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Pordenone. ...

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