Cassazione civile Sez. VI - 3, Ordinanza n. 17625 del 05/09/2016

Cassazione civile Sez. VI - 3, Ordinanza n. 17625 del 05/09/2016
Martedi 27 Settembre 2016
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana - Presidente -

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -

Dott. RUBINO Lina - Consigliere -

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere -

Dott. ROSSETTI Marco - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26764/2014 proposto da:

P.F. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI SETTEMBRINI, 28, presso lo studio dell'avvocato ULPIANO MORCAVALLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA TERESA VINCENZI giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE di BISIGNANO, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMELO PUTERIO giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 912/2014 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO del 10/06/2014, depositata il 13/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l'Avvocato Maria Teresa Vincenzi difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l'Avvocato Carmelo Puterio difensore del controricorrente che si riporta agli scritti ed in subordine chiede la rimessione alle SS.UU..

Svolgimento del processo

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., seguente relazione:

"1. P.F. ha impugnato per cassazione la sentenza con la quale la Code d'appello di Catanzaro ha rigettato la domanda, da essa proposta contro il Comune di Bisignano, avente ad oggetto il risarcimento dei danni alla salute patiti in seguito ad una caduta, provocata dal manto stradale sconnesso.

2. Deduce la ricorrente che la Code d'appello avrebbe violato gli artt. 2051 e 2697 c.c., addossando alla vittima l'onere di provare che lo stato dei luoghi era pericoloso e che la cosa fuse "potenzialmente pericolosa". ...

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